La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 28329/2025 ha sottolineato per il riconoscimento dell’aggravante della crudeltà non è necessario che l’azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un “quid pluris” rispetto all’esplicazione ordinaria dell’attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l’indole malvagia e l’insensibilità a ogni richiamo umanitario.
Alla luce di tale principio, l’aggravante è stata ritenuta sussistente valorizzando la consapevolezza – in capo all’autore del fatto – di porre in essere comportamenti atti a uccidere, al cospetto dei figli in tenera età, obbligati a subire la percezione d’una sequenza delittuosa che si dipanava in danno della madre (quest’ultima, a sua volta, costretta a temere anche per l’incolumità dei bambini).
L’aggravante dell’avere agito con crudeltà verso le persone non postula che l’azione del soggetto agente sia indirizzata esclusivamente in danno della vittima, rilevando anche l’effetto indiretto e mediato, che la violenza stessa può esplicare, nei confronti di chi si trovi ad assisteri.
La particolare riprovevolezza della condotta, infatti, trova scaturigine proprio dalla gratuità delle sofferenze inferte, che disvelano una personalità spietata e impermeabile a ogni spinta interiore di carattere umanitario.
