La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 15823/2025 ha ricordato che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa al soggetto che ne abbia già fruito in due distinte occasioni, neppure se, essendosene poi disposta la revoca ai sensi dell’art. 168 cod. pen., il beneficio non sia stato effettivamente goduto dal condannato, poiché l’art. 164, comma quarto, cod. pen., nel consentire eccezionalmente di accordare nuovamente la pena sospesa, ha riguardo alla concessione del beneficio, correlata alla positiva prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati, e non al suo effettivo godimento.
La Suprema Corte ha sottolineato che stante la natura eccezionale della disposizione normativa che consente di accordare, per la seconda volta, il beneficio della sospensione condizionale – non sia consentita, a norma dell’art. 164 comma 4 cod. pen., una ulteriore pronuncia di favore in tal senso; non può riconnettersi alcun effetto favorevole, sul punto, alla mancata effettiva fruizione del beneficio stesso, in dipendenza della revoca disposta ai sensi dell’art. 674 cod. proc. pen.
La disposizione di cui al quarto comma dell’art. 164 cod. pen. – la quale eccezionalmente consente la reiterazione per la seconda volta della sospensione condizionale della pena – ha dunque riguardo alla “concessione” di tale beneficio, correlata alla positiva prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati; tale norma non attiene, al contrario, all’effettivo godimento del suddetto trattamento di favore, per cui deve escludersi la possibilità che usufruisca ulteriormente della sospensione condizionale della pena, il soggetto al quale sia stata revocata quella precedentemente accordata per la seconda volta.
Occorre ricordare, poi, il carattere meramente dichiarativo della pronunzia adottata dal giudice dell’esecuzione, stante la operatività ope legis della revoca di cui all’art. 168 primo comma cod. pen., legata alla perpetrazione – entro i termini stabiliti – di un nuovo reato, cui è risolutivamente correlata la sospensione del rapporto punitivo ed alla quale non può certo conseguire la fruizione di un nuovo beneficio.
Tale principio di diritto – risalente ma mai rivisitato e al quale la cassazione con la sentenza in esame ha inteso dare continuità – è stato espresso da Sez. 2, n 1296 del 16/10/1997, dep. 1998, Sannino, Rv. 209919 – 01, nella cui parte motiva è dato leggere quanto segue: “Poiché il momento precettivo della norma, che limita a non più di due volte il beneficio, ha riguardo alla “concessione” e non allo effettivo godimento del trattamento di favore, correlato alla positiva prognosi di astensione da ulteriori reati, infondata è da ritenersi la pretesa di poter fluire di un nuovo beneficio qualora si intervenuta revoca in executivis”
