Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 27067/2025, 15 luglio/24 luglio 2025, ha ribadito che, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze o la pena, sicché la “res iudicata” si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.
Ne consegue che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Sez. 3, n. 40452 del 05/06/2018, Rv. 275253; Sez. 3, n. 36370 del 09/04/2019, Rv. 277168).
Le sentenze appena richiamate hanno fatto applicazione di un più generale e stabile principio dettato dalle Sezioni unite penali in materia di cd. giudicato parziale e della sua relazione con il principio di preclusione.
In particolare, ai fini della rilevabilità delle cause di estinzione del reato, la cosa giudicata si forma sui capi e non sui punti della sentenza.
In altri termini, la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli.
I punti della stessa, per contro, possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.
Di conseguenza, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la “res iudicata” si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.
Ne consegue che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).
Il perimetro dell’impugnazione in materia di pena, ai fini dell’operatività del principio di preclusione innanzi indicato, è delineato, e si dice cosa ovvia, dai motivi di impugnazione proposti in appello.
