Peculato e attenuante del risarcimento del danno (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 27067/2025, 15 luglio/24 luglio 2025, ha chiarito che l’art. 314 cod. pen. costituisce una fattispecie di reato plurioffensivo, funzionale non solo alla tutela degli interessi patrimoniali della pubblica amministrazione ma anche alla tutela del pubblico interesse al normale funzionamento del servizio pubblico: al reato in esame si ritengono, pertanto, applicabili sia l’aggravante di cui all’art.  61, n. 7, cod. pen. che l’attenuante di cui all’art.  62, n. 4 cod. pen., a seconda che il nocumento in concreto accertato si presenti di rilevante gravità ovvero di assai modesta portata.

L’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. si  ritiene applicabile, in generale, quando, prima del giudizio, l’imputato abbia riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni ovvero quando l’imputato, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: si tratta, dunque, di ipotesi che richiedono differenti presupposti correlati alla tipologia della condotta e alle conseguenze del reato.

L’attenuante contemplata nella seconda parte dell’art. 62, n. 6 cod. pen., si riferisce, dunque, a quelle conseguenze del reato che non possono essere eliminate mediante il risarcimento o le restituzioni.

L’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. prima parte comporta non solo la restituzione della somma, di cui l’imputato si sia appropriato, ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale e, con riferimento ai reati patrimoniali, in generale, dei danni emergenti cagionati per effetto della mancata disponibilità del denaro o del bene oggetto di appropriazione: il risarcimento deve, cioè, essere funzionale alla riparazione integrale del danno arrecata.

Con riferimento al peculato mediante appropriazione la giurisprudenza di legittimità ha precisato che è legittimo il diniego dell’attenuante del risarcimento del danno per avere l’imputato restituito la somma indebitamente trattenuta senza integrare la stessa con quanto dovuto a titolo di interessi, giacché l’art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. esige espressamente la integralità della riparazione del danno, in esso rientrando anche il mancato godimento del denaro temporaneamente ritenuto dall’imputato (Sez. 6, n. 15875 del 24/03/2022, Rv. 283190).