Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 21065/2024, 12 marzo 2024/29 maggio 2024, ha ribadito che il vizio del gioco di azzardo può risolversi in una ludopatia e costituire un disturbo della personalità (Sez. 6, n. 33463 del 10/05/2018, Rv. 273793; Sez. 1, n. 52951 del 25/06/2014, Rv. 261339; Sez. 2, n. 24535 del 22/05/2012, Rv. 253079), come confermato, nel caso in esame, dalle valutazioni dei periti e reso palese dal carattere eclatante delle condotte dell’imputato.
Tuttavia, per essere riconosciuto quale vizio totale o parziale di mente, rilevante ex artt. 85, 88 e 89 cod. pen., un disturbo della personalità deve presentarsi con consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale la condotta risulti causalmente determinata dal disturbo mentale.
Pertanto, nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, può essere attribuito a anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di «infermità» (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317).
