La fantasia non ha limiti e si può arrivare anche a creare falsi ricorsi e decreti di sequestro, e non solo, per indurre la cliente ad azioni inutilmente gravose sul presupposto di falsi atti introduttivi di procedimenti giudiziari promossi nei confronti della stessa, atti introduttivi creati artatamente, al pari dei successivi falsi provvedimenti giudiziari, favorevoli.
Tutto ciò al fine di convincere la cliente della necessità di resistere in giudizio, inducendola a corrispondere i relativi onorari.
La vicenda è stata esaminata e decisa dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 46/2025 (allegata al post).
Fatto:
Il Consiglio di Disciplina deliberava quindi la citazione a giudizio dell’incolpato sui seguenti capi d’incolpazione: “Violazione degli artt. 9 comma 1 e 10 del Codice Deontologico Forense in relazione agli artt. 4 comma 2, 37 comma 1 e 23 comma 4 del medesimo Codice, in quanto acquisiva rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro, venendo meno al suo dovere di fedeltà nei confronti della sig.ra [BBB], alla quale consigliava azioni inutilmente gravose sul presupposto di falsi atti introduttivi di procedimenti giudiziari promossi nei confronti della stessa, atti introduttivi che il [RICORRENTE] creava artatamente, al pari dei successivi falsi provvedimenti giudiziari, favorevoli alla sunnominata [BBB], a firma apparente di Giudici del Tribunale di Foggia.
In particolare l’Avv. [RICORRENTE], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formava:
a) atti giudiziari a firma apparente del Giudice dott. [OMISSIS] e, segnatamente, * falso provvedimento di revoca del decreto di sequestro ex art. 671 c.p.c. senza numero di ruolo, con timbro del depositato in cancelleria civile in data 03.07.2012;
* falso rigetto dell’istanza di sequestro conservativo senza numero di ruolo, con timbro del depositato in cancelleria civile in data 17.07.2012;
* falso provvedimento in data 16.08.2012 di revoca del decreto di sequestro cautelare concesso dal Collegio – Sezione Feriale, senza numero di ruolo, ma riportante i nominativi [OMISSIS]/[BBB] A. + 2;
b) falso ricorso a firma dell’avv. [CCC] quale procuratore e difensore di [DDD] [OMISSIS] e [DDD] [OMISSIS], con timbro di depositato in cancelleria, con data non decifrabile, con il quale si richiedeva il fallimento della [AAA] S.r.l., nonché di [BBB] e [BBB] [OMISSIS], per mancato pagamento di canoni di affitto; falso decreto di fissazione dell’udienza al 04.10.2012 con numero di ruolo 88/12 Reg. Ric. Fall., in realtà attribuito ad altra procedura, senza data e con timbro del depositato in cancelleria l’01.06.2012, a firma apparente del Giudice dott. [OMISSIS];
c) falso ricorso per decreto ingiuntivo a firma dell’avv. [CCC] quale procuratore e difensore di [DDD] [OMISSIS] e [DDD] [OMISSIS], con timbro di depositato in cancelleria ii 14.05.2012, nei confronti della [AAA] S.r.l, nonché di [BBB] e [BBB] [OMISSIS], per mancato pagamento di canoni di affitto; falso decreto ingiuntivo datato 23.07.2012 con apposto timbro recante n. 600 D.I. e n. 2034/2012 R.G, con timbro di depositato in cancelleria il 23.07.2012, a firma apparente del Giudice dott.ssa [OMISSIS];
Tutto ciò al fine di convincere la sig.ra [BBB] della necessità di resistere in giudizio, inducendola a corrispondere all’avv. [RICORRENTE] i relativi onorari, con conseguente grave nocumento per la medesima [BBB].
Decisione:
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
In ogni caso, nulla vieta all’organo disciplinare di affermare la responsabilità per illecito deontologico sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali del soggetto nei cui confronti quegli illeciti sono stati posti in essere, purchè queste appaiano coerenti, congrue, credibili e non siano contraddette da altre acquisizioni ovvero da argomenti logici di rilievo.
