Nell’udienza di convalida dell’arresto il giudice non è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di rinvio per impedimento avanzata dall’avvocato di fiducia dell’arrestato.
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 2756 del 2024 ha ricordato che in tema di udienza di convalida dell’arresto, il giudice non è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di rinvio per impedimento avanzata dal difensore di fiducia, stante il carattere d’urgenza della procedura, la quale postula sì l’assistenza difensiva dell’arrestato, ma non necessariamente quella del difensore di fiducia, come evincibile dal disposto dell’art. 391, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede che il giudice prosegua comunque nell’udienza di convalida in caso di mancata reperibilità od assenza del difensore di fiducia dell’arrestato, nominando un difensore di ufficio (così, da ultimo, Sez. 6, n. 34784 del 19/11/2020, Nastasi, Rv. 280149).
