Nelle aule di giustizia tutto può accadere anche che un Giudice durante una direttissima si esprima in maniera colorita sulla cassazione e sulle sue sentenze.
Ieri ero impegnato in una convalida di arresto ed ho assistito ad un divertente “scontro” tra un pubblico ministero e un giudice.
Il PM rappresenta al giudice che uno degli arrestati era ricoverato in ospedale e a quel punto inizia un vivace scambio di vedute se tale situazione fosse ostativa alla convalida dell’arresto.
Il pubblico ministero richiama un precedente della cassazione e rivolgendosi al Giudice: “se crede le produco la sentenza”, per i più curiosi la sentenza è della sezione 6 la numero 2756/2024.
A quel punto il giudicante con tono stentoreo: “ Non siamo in Inghilterra ed in ogni caso anche la Cassazione scrive cazzate”
Il pubblico ministero rimane di ghiaccio e farfuglia a bassa voce: “ma che modo è di esprimersi” e il giudice rincara la dose: “Non crede pubblico ministero che anche la Cassazione può scrivere cazzate?”.
Lasciamoli nel loro brodo e ricordiamo che per la cassazione il legittimo impedimento dell’indagato arrestato, in quanto ricoverato in ospedale non è una situazione ostativa alla convalida dell’arresto, in quanto le disposizioni processuali che disciplinano il giudizio di convalida dell’arresto e, che il diniego della convalida è correlato esclusivamente alla insussistenza, secondo un giudizio ex ante, delle condizioni di legge o al mancato rispetto dei termini perentori previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1 cod. proc. pen. (art. 391, comma 4, cod. proc. pen.).
Va, infatti, considerato che l’art. 391, comma 3, cod. proc. pen. prevede che il giudice procede all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, «salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire»; il tal caso, il giudice sente, comunque, il difensore.
La norma, dunque, esclude la rilevanza ostativa dell’assenza dell’arrestato all’udienza di convalida, sia essa dovuta a impedimento o a rifiuto dell’interessato.
In particolare, quanto alla prima ipotesi, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che, qualora non sussista alcun legittimo impedimento, tale situazione non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, perché in tal caso trova applicazione l’art. 391, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41598 del 27/06/2018, Rv. 274148).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sussista un legittimo impedimento dell’arrestato (o del fermato).
Secondo l’orientamento della giurisprudenza della cassazione (saranno cassate? Per dirla in maniera forbita), in tema di giudizio di convalida dell’arresto e di contestuale giudizio direttissimo, la mancata presenza dell’arrestato all’udienza dovuta a legittimo impedimento non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, essendo la possibile non comparizione dell’arrestato evenienza contemplata dall’art. 391, commi 3 e 7, cod. proc. pen., come richiamati dall’art. 449 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, Fini, Rv. 261682; Sez. 3, n. 27128 del 28/05/2008, Pape Rv. 240250).
P.S.
Il mio coautore, persona elegante, mi suggeriva il titolo “Cassate in cassazione” e la foto di una bella cassata siciliana ma io sono molto più rustico.
