Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 26038/2025, udienza del 10 luglio 2025, deposito del 15 luglio 2025, ha chiarito che l’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l’indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza.
L’obbligo motivazionale di quel giudice resta infatti circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Rv. 275053 – 01; Sez. 6, n. 3742 del 09/10/2013, Rv. 254216 – 01, in cui si è precisato che tale obbligo motivazionale non investe deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari; Sez. 2, n. 20662 del 29/11/2016, dep. 2017, Rv. 270516 – 01, in cui si è, peraltro, precisato che il ricorso per cassazione che deduca la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di un elemento favorevole all’indagato ha l’onere di specificare per quale ragione detto elemento debba essere qualificato come decisivo per la situazione del medesimo).
