La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza 27715 depositata il 30 luglio 2025 (allegata al post), in tema di misure cautelari, ha affermato che l’applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, non dev’essere preceduta, nei casi di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dall’interrogatorio preventivo dell’indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per il predetto di comparire all’udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.
