La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 26489/2025 ha ricordato che il legislatore, con il Testo Uico stupefacenti, non ha dato una nozione di sostanza stupefacente o psicotropa, ma ha considerato tali solamente quelle inserite nelle tabelle.
Il criterio tabellare prevede che venga considerata sostanza stupefacente qualsiasi sostanza, sia di origine naturale che sintetica, inserita nelle apposite tabelle.
Pertanto, ai fini della individuazione della sostanza oggetto degli illeciti penali ed amministrativi previsti dal d.p.r. 309/90, occorre aver riguardo alla previsione tabellare, non potendosi ritenere “stupefacente” qualsiasi sostanza non inclusa nelle tabelle, indipendentemente dalla sua composizione chimica e dagli effetti farmacologici sulla salute umana.
La Suprema Corte ha ricordato che come rimarcato da (Cass. Sez. 6 n. 14431/2911, Cass. Sez. 3, 13.1.2011 n. 7965, cit.), il procedimento tabellare contiene un canone applicativo che può definirsi di riserva, il cui valore normativo (come elemento del precetto penale) -ai fini del rispetto del principio di tassatività della fattispecie incriminatrice D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 – non è discutibile, atteso l’esplicito rinvio del combinato disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 14 ai contenuti “inclusivi” delle tabelle delle sostanze stupefacenti.
Canone di riserva che impedisce un continuo aggiornamento degli elenchi tabellari ogni volta che si scopra la presenza sul mercato di sostanze in senso lato “nuove”, perché non inserite nella catalogazione.
La Suprema Corte ha anche richiamato il precedente della cassazione sezione 3, sentenza numero 11853/2013, che ha specificato che è pacifico che la nozione di stupefacente abbia natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione solo le sostanze specificamente indicate nelle tabelle previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14.
Il legislatore con il Testo Unico sugli stupefacenti non ha dato la nozione di sostanza stupefacente o psicotropa, ma ha considerato tali solo quelle inserite in apposite tabelle, ha cioè ribadito il criterio tabellare già utilizzato nella L. n. 685 del 1975.
Il criterio tabellare è in linea con le varie convenzioni ed accordi internazionali In materia di stupefacenti, in base ai quali è considerata stupefacente qualsiasi sostanza di origine naturale o sintetica prevista da apposite tabelle.
Pertanto ai fini dell’individuazione delle sostanze oggetto degli illeciti penali ed amministrativi previsti dai D.P.R. n. 309 del 1990 occorre avere riguardo esclusivamente alla previsione tabellare nel senso che si può ritenere stupefacente solo la sostanza inclusa nelle tabelle ministeriali mentre non può ritenersi tale qualsiasi altra sostanza non inclusa nelle tabelle indipendentemente dalla sua composizione chimica e dagli effetti farmacologici sulla salute umana.
In tali termini si è già espressa sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità” (cfr. Cass. sez. 3 n. 7974 del 13.1.2011; Sez. Un. 24 giugno 1990, Kremi RV211073; Cass 13 maggio 1999 Trovato Rv 214204; 23 giugno 2003, Assan Osman Rv 226596).
Si è, però, rilevato che la tabella 1 reca in calce un indice di classificazione tipologica di sostanze da considerarsi comprese nell’elenco della tabella, formate: da “Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione.
Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi
I sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere“.
In siffatta categoria ricade senz’altro la 6MAM, tecnicamente definibile, oltre che come metabolita attivo della morfina, come un isomero (stessa composizione con diversa struttura chimica producente effetti fisici omologhi, sebbene diversi sul piano cronologico e su quello dell’efficacia drogante) dell’alcaloide morfina o – con ancora maggior precisione, come chiarito da questa S.C. (Cass. Sez. 3,13.1.2011 n. 7965, cit.)- un monoestere della morfina.
Tale inequivoca derivazione della 6MAM dalla morfina (e, quindi, in origine dall’oppio) inscrive detta sostanza nell’area di rilevanza e specificità della sua peculiare natura stupefacente trasposta nella tabella 1 allegata al testo unico delle leggi sugli stupefacenti.
Di tal che la riconosciuta natura stupefacente della 6MAM non elude il principio di tassatività della fattispecie incriminatrice (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e lascia impregiudicato il criterio di selettività tabellare, quale mezzo di riconoscimento della natura legale delle sostanze stupefacenti, stabilito da questa S.C. (Cass. sez. 6. n. 14431 dell’1.4.2011; Cass. S.U., 24.6.1998 n. 9973, Kremi, rv. 211073), anche di recente ribadito (Cass. Sez. 3, 13.1.2011 n. 7974, Ndreu, rv. 249113).
Analogo discorso va fatto per i cannabinoidi JWH 210 e AM 2201, la cui natura di sostanze stupefacenti non è posta in discussione, riconducibili, come riconosce la stessa ricorrente, a quelle “analoghe per struttura ai derivati del 3-(1 naftoil)” di cui alla tabella.
Tale riferimento specifico fa salvo il principio di legalità.
