La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 18392/2025, in tema di testimonianza, ha stabilito che l’utilizzo da parte del pubblico ministero, ai fini delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., di atti non depositati e non compresi nel suo fascicolo, limitando l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato nello svolgimento dell’esame, integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita dalla parte che vi assiste nei termini di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e che è sanabile ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. Fattispecie in cui la nullità è stata esclusa o, comunque, ritenuta sanata per non aver la difesa reiterato l’eccezione di nullità anche nell’udienza successiva a quella in cui aveva rilevato l’omesso deposito di atti che il pubblico ministero aveva chiesto di utilizzare per le contestazioni, mostrando di averli nella propria disponibilità, ai fini della conduzione del controesame.
La Suprema Corte premette, in relazione al tema relativo all’eccezione di natura processuale, ai fini della conferma della correttezza della decisione resa dalla Corte d’appello, richiamare alcune decisioni intervenute su fattispecie analoghe a quella che ci occupa e, in particolare, in tema di incidente probatorio dove si è ripetutamente affermato che l’omesso deposito da parte del pubblico ministero dei verbali delle dichiarazioni già rese dalle persone da esaminare, in violazione degli obblighi di cui all’art. 398, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, non consentendosi all’indagato la conoscenza degli atti necessari per lo svolgimento dell’esame e per la formulazione delle contestazioni, viene limitato l’esercizio del diritto di difesa (cfr., così, da ultimo, Sez. 6, n. 33012 del 04/07/2024, M., Rv. 286992 – 01, in cui la Suprema Corte ha chiarito che “non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da taluno in sede di incidente probatorio il fatto che il PM non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell’esame, essendo però egli obbligato, ai sensi dell’ad, 398, comma terzo, cod. proc. pen., a depositare le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare, fatta salva l’ipotesi prevista dal comma secondo-bis dell’art. 393 cod. proc. pen.” e spiegando che l’inosservanza da parte del P.M. dell’obbligo di deposito degli atti di indagine previsto dall’art. 393, comma secondo-bis, cod. proc. pen., ove ne sia derivata la mancata conoscenza degli atti da parte dell’indagato, integra una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità e di sanatoria previsto dagli artt. 182 e 183 cod. proc. pen.; cfr., Sez. 3, n, 6624 del 10/12/2013, dep. 2014, D., Rv. 258855 a- 01; Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, dep. 2013, Consorte, Rv. 255526 – 01; Sez. 6, n. 40971 dei 26/09/2008, Camber, Rv. 241624 – 01).
Si è anche precisato che “la violazione dell’obbligo di integrale discovery sancito dall’art. 393, comma 2-bis, cod. proc. pen., determina, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., quando gli atti di indagine non depositati abbiano un’obiettiva rilevanza rispetto all’oggetto della prova, la nullità della stessa; qualora, invece l’omissione riguardi atti assolutamente irrilevanti, essa si traduce in una mera irregolarità eventualmente rilevante ai soli fini di cui all’art. 124 cod. proc. pen., giacché, in tale ipotesi, non è in alcun modo limitato il diritto al contraddittorio in condizioni di parità delle armi rispetto al pubblico ministero” (cfr., così, Sez. 3, n. 16673 dei 24/02/2021, P., Rv. 281648 – 01).
Nel caso in esame, dunque, i giudici salernitani hanno correttamente concluso nel senso che la materiale e, invero, incontestata disponibilità degli atti e la loro utilizzazione da parte della difesa anche ai fini della conduzione del controesame aveva permesso di escludere ogni profilo di nullità ovvero, comunque, di ritenere l’eventuale nullità certamente sanata anche in forza di quanto espressamente disposto dall’art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen..
