Avvocato e sospensione cautelare: lo strepitus fori deve essere concreto, rilevante ed attuale (Redazione)

Avvocato sospeso a distanza di 3 anni dai fatti senza alcuna motivazione sulla attualità dello strepitus fori. Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 34/2025 (allegata al post) annulla la decisione del CDD e indica la corretta interpretazione.

Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale, con carattere di concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione 

Nel caso di specie, la sospensione cautelare era stata irrogata dal CDD dopo oltre tre anni dall’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, senza tuttavia motivare in concreto sulla perdurante attualità dello strepitus al momento dell’adozione della misura.

Nell’esame del provvedimento assunto non si rinviene in alcuna parte alcun riferimento alla vicenda concreta posta all’esame del CDD, non è riportato alcun elemento di fatto riferibile alla concreta condotta dell’avv. [RICORRENTE], nessun richiamo alla pendenza del procedimento penale e alle misure cautelari disposte a carico dell’imputata.

Né vi è alcun richiamo alle notizie di stampa, al tempo della loro pubblicazione, alla loro permanenza nel Web, alla loro attualità. In merito allo strepitus fori sul quale il CDD si sofferma a trattare in diritto, nulla si afferma rispetto la vicenda che interessa l’avv. [RICORRENTE] nè si motiva alcunché sull’attualità dello stesso nonostante il lungo tempo trascorso dai fatti, circostanza che, al contrario, avrebbe richiesto uno sforzo argomentativo anche più ampio volto a dimostrarne la perdurante attualità-

Considerato, quindi che il provvedimento del CDD è privo di alcuna motivazione nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 60 Legge 247/12, si deve pervenire alla declaratoria di annullamento dell’atto impugnato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Minervini), sentenza n. 34 del 21 febbraio 2025