Il Tribunale civile di Milano, con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ., ha disposto il rinvio degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione delle questioni di diritto meglio illustrate nel provvedimento (allegato al post)
Nella fattispecie concreta, il giudice è chiamato a liquidare il danno non patrimoniale subito dall’attore a seguito di un sinistro stradale, verificatosi antecedentemente all’entrata in vigore della T.U.N., in cui questi ha riportato certamente lesioni di non lieve entità, vale a dire superiori alla soglia del 9% di invalidità permanente, come previsto dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private.
La questione giuridica in esame riguarda l’individuazione dei criteri risarcitori applicabili, alla luce del principio dell’equità ex art. 1226 c.c. In particolare, occorre stabilire se, , la liquidazione del danno non patrimoniale debba avvenire:
• sulla base della Tabella Unica Nazionale (c.d. T.U.N.), adottata con il D.P.R. 13.01.2025, n. 12 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025;
• ovvero se, considerato che quest’ultima non era ancora in vigore al momento del sinistro, debba farsi riferimento alla Tabella elaborata dal Tribunale di Milano (Edizione 2024) sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute.
La questione sulla tabella applicabile è “questione esclusivamente di diritto”, perché (come si spiegherà meglio in prosieguo) la T.U.N. è oggetto del citato D.P.R. n. 12/2025 e la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.” e, conseguentemente, incorre in vizio di violazione di legge la sentenza che la disapplichi (Cass., sent., n. 12408/2011); con l’avvertenza che “non è lo scostamento dalle tabelle milanesi a fondare la violazione della norma di diritto, ma le tabelle sono il parametro per verificare se sia stato violato l’art. 1226 c.c.” (Cass., sent., n. 10579/2021).
Del resto, l’individuazione della Tabella applicabile incide in modo determinante sull’esito del presente giudizio, poiché l’applicazione della T.U.N., rispetto alla omologa Tabella milanese, conduce, a parità di danno biologico permanente e temporaneo, a risultati liquidatori sensibilmente diversi.
