La cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 26963/2025 ribadisce l’orientamento ed ha stabilito che la liberazione ex art. 54 ordinamento penitenziario può essere concessa anche ai condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Una significativa apertura interpretativa, che era stata già espressa dalla medesima sezione con la sentenza numero 10302 depositata il 13 marzo 2025 che aveva indicato che l’istituto della liberazione anticipata , di cui all’articolo 54 L. 354/75, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ordinamento penitenziario, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità
La competenza funzionale a decidere è del Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell’articolo 69-bis comma 4 della Legge 26 luglio 1975 numero 354 (Liberazione anticipata applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA )
Il principio di diritto espresso:
Pur non trattandosi di pena detentiva, il lavoro di pubblica utilità condivide con altre misure alternative (es. affidamento in prova) finalità rieducative e risocializzanti, tali da giustificare l’estensione del beneficio.
Rilevanza pratica:
Questa pronuncia rafforza il principio di equità tra misure detentive e alternative, e promuove una lettura costituzionalmente orientata del sistema sanzionatorio, valorizzando la funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost.
