Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 26172/2025, udienza del 13 giugno 2025, deposito del 17 luglio 2025, ha ribadito che infatti che la sentenza emessa nei confronti dell’imputato in fatto irreperibile, nel caso in cui il processo non sia stato sospeso nonostante l’emersione della condizione di irreperibilità, è affetta, ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., da nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato e grado del processo (Sez. 2, n. 28726 del 31/05/2022, Rv. 283636).
Provvedimento impugnato
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello ha confermato quella del Tribunale in data 30/01/2024 con la quale l’odierno ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di rapina impropria.
Ricorso per cassazione
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. non avendo egli avuto conoscenza della data di celebrazione dell’udienza preliminare.
Contesta il ricorrente l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui egli non avesse diritto a conoscere del processo, essendosi sottratto volontariamente a tale conoscenza.
Rimarca, in particolare che il proprio status di irreperibile, l’assenza di una nomina fiduciaria e dell’elezione di domicilio, avrebbero imposto una maggiore cautela nel dichiarare che la mancata conoscenza della vocatio in iudicium fosse dipesa da un comportamento volontario.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato.
La Corte di appello, come il Tribunale e prima ancora il GUP, ha rigettato l’eccezione difensiva con la quale si lamentava la mancata notifica all’imputato dell’avviso di udienza preliminare all’imputato ritenendo che egli, in fase di esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di P.G., non avendo dichiarato un valido domicilio ai fini delle notifiche nella fase delle indagini, avesse “contribuito a creare l’impasse” per cui le notifiche furono validamente eseguite presso il difensore d’ufficio.
Si tratta di una conclusione errata che non tiene conto del fatto che il vizio processuale si è incardinato prima della notifica del decreto di citazione a giudizio e ha riguardato la notifica dell’avviso di udienza preliminare e cioè una fase nella quale l’imputato era stato dichiarato irreperibile dal PM, per cui il processo ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p., nella formulazione antecedente al d.lgs. 150/2022, andava sospeso.
La Suprema Corte ha affermato, infatti che la sentenza emessa nei confronti dell’imputato in fatto irreperibile, nel caso in cui il processo non sia stato sospeso nonostante l’emersione della condizione di irreperibilità, è affetta, ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., da nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato e grado del processo (Sez. 2, n. 28726 del 31/05/2022, Rv. 283636).
Si ritiene che tale nullità abbia natura “assoluta” – e dunque sia rilevabile ex officio in ogni stato e grado – in quanto la applicazione della disciplina della contumacia nei confronti di irreperibile, rende inidonea la citazione “sostitutiva” al difensore, che deve considerarsi “sostanzialmente” omessa (art. 179 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.).
