La Cassazione sezione Tributaria con l’ordinanza numero 21249 del 24 luglio 2025 ha ricordato che le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili nel processo tributario, nel rispetto dell’articolo 6 della Cedu e del principio di «parità delle armi» di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e hanno valore di elementi indiziari utilizzabili sia dall’amministrazione finanziaria sia dal contribuente.
La Suprema Corte ha sottolineato che il giudice può utilizzare le dichiarazioni del terzo rilasciate alla Guardia di finanza
In tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, e’ riconosciuta – in attuazione del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, a garanzia della parita’ delle armi e dell’attuazione del diritto di difesa – la possibilita’ di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9903 del 27/05/2020; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6616 del 16/03/2018, ex plurimis)
