Corte di cassazione, Sez. 1^, sentenza n. 26179/2025, udienza del 16 aprile 2025, deposito del 17 luglio 2025, ha ribadito che la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale è riferita dalla legge non solamente alle violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate con il provvedimento di concessione della misura, ma anche all’ipotesi che i giudici della sorveglianza, nel loro insindacabile apprezzamento di merito, ritengano che le violazioni costituiscano in concreto fatti incompatibili con la prosecuzione dell’esperimento (da ultimo, Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Rv. 210789).
Il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione di una misura alternativa alla detenzione e, quando tali comportamenti possono dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra detto esito e la valutazione sull’eventuale prosecuzione della misura, atteso che ciò che rileva è la compatibilità delle condotte – a prescindere dalla loro rilevanza penale – con la possibilità di poter ancora usufruire del beneficio penitenziario, ove possibile, con la gestione responsabile da parte dello stesso condannato (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Rv. 282153).
