La Cassazione penale sezione 3, con la sentenza numero 26980, depositata il 23 luglio 2025, ha ricordato che l’ignoranza dell’età della vittima non è una scusante valida, salvo che tale ignoranza sia inevitabile e sottolinea che l’imputato non ha compiuto i necessari accertamenti per verificare l’età della minorenne. Inoltre, ribadisce che il reato di pornografia minorile è integrato anche in assenza di un contatto fisico, e la strumentalizzazione del minore per la produzione di materiale pedopornografico è rilevante ai fini dell’integrazione del reato.
Quanto al profilo relativo all’errore sull’età della persona offesa, occorre premettere che l’art. 609-sexies c.p. stabilisce che, anche in relazione al reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., “il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile”.
La Corte affronta con chiarezza la questione della responsabilità penale in relazione ai reati sessuali online contro i minori. Un aspetto centrale è la nozione di “ignoranza inevitabile” riguardo all’età della vittima. In merito al profilo relativo all’errore sull’età della persona offesa, deve rilevarsi, in punto di diritto, che l’ignoranza inevitabile circa l’età della persona offesa è configurabile solo se l’agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti, a tale fine, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l’età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti (ex multis, Sez. 3, n. 20355/2024, Sez. 3, n. 13312 del 07/03/2023, Rv. 284321; Sez. 3, n. 775 del 04/04/2017, dep. 11/01/2018, Rv. 271862; Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 24/03/2016, Rv. 266484).
