L’avvocato, che non sia in grado di esercitare la professione per impedimenti personali o motivi di salute, è comunque tenuto ad adottare misure organizzative quantomeno idonee a garantire il presidio del proprio Studio legale al fine di monitorare comunicazioni e notifiche, ove non voglia optare per la sospensione volontaria prevista dall’art. 20 co. 2 L. n. 247/2012.
Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità del procedimento disciplinare a proprio carico adducendo di non aver potuto leggere, per vari mesi, tutte le comunicazioni PEC medio tempore ricevute dal CDD, per motivi di salute e personali.
