La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 26920 depositata il 23 luglio 2025 (allegata al post) ha esaminato alcune questioni in merito all’omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nullità a regime intermedio deducibile dinanzi al Tribunale del riesame o rilevabile ex officio da parte dello stesso?
a) NULLITÀ PROCESSUALI
Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Nullità a regime intermedio – Sussistenza – Deducibilità dinanzi al Tribunale del riesame o rilevabilità ex officio da parte dello stesso – Condizioni.
b) MISURE CAUTELARI
Personali – Procedimento plurisoggettivo avente ad oggetto più reati connessi o probatoriamente collegati – Interrogatorio di garanzia – Ritenuta configurabilità anche di reato per cui non sia prescritto il previo interrogatorio ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Interrogatorio successivo anche per i coindagati di reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo – Necessità – Ragioni.
Esito in sintesi:
a) La Seconda Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia nelle more svolto.
b) La Seconda Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d’ufficio e senza sentire le parti.
