Decreto ingiuntivo su notula vidimata dall’Ordine forense: non si applica l’imposta di registro (Redazione)

Decreto ingiuntivo dell’avvocato ottenuto in base alla parcella vidimata dall’Ordine forense per la riscossione di crediti professionali, non si applica l’imposta di registro.

La Cassazione sezione tributaria con ordinanza numero 21046 depositata il 24 luglio 2025 ha stabilito che non si applica l’imposta di registro al decreto ingiuntivo dell’avvocato ottenuto in base alla parcella vidimata dall’Ordine forense per la riscossione di crediti professionali in quanto mancano i presupposti per la tassazione per enunciazione laddove il contratto d’opera professionale, sulla base del quale l’avvocato svolge la propria attività difensiva nell’interesse del cliente, non viene menzionato, ma costituisce solamente un implicito presupposto logico, mentre affinché si configuri la enunciazione è necessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono a identificarne la natura ed il contenuto, in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante.

La Cassazione ha richiamato il precedente della sezione 6 ordinanza numero 25706/2020, sempre in tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione ha quale presupposto l’indicazione, nell’atto soggetto a registrazione, di tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, tanto nel caso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale, con la conseguenza che, ai fini della tassazione, è insufficiente un generico rinvio ad un rapporto tra le stesse parti non denunziato, essendo necessario che le circostanze enunciate siano sufficienti in sé a dare certezza di quel rapporto giuridico, senza ricorrere ad elementi non contenuti nell’atto.