La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 27059 depositata il 23 luglio 2025 (allegata al post) hanno affermato due principi di diritto nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato.
a) Giudizio abbreviato – Delitti e contravvenzioni posti in continuazione – Riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. – Determinazione.
b) Giudizio abbreviato – Delitti e contravvenzioni posti in continuazione – Erronea determinazione unitaria della diminuente ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella misura di un terzo – Illegittimità della pena – Sussistenza – Illegalità della pena – Esclusione – Condizioni.
a) Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà.
b) Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l’erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un’ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali.
