Patrocinio a spese dello Stato istanza avanzata dal carcere: non serve l’allegazione del documento d’identità (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 26950 depositata il 23 luglio 2025 ha stabilito che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inoltrata dal carcere non necessità dell’allegazione del documento d’identità dell’istante in quanto si applica l’articolo 123 codice procedura penale secondo cui tutte le istanze proposte dal recluso devono essere ricevute dal direttore del carcere, il quale per la sola circostanza di esserne il destinatario, ne attesta la provenienza dal soggetto che rende la dichiarazione.

Si segnala che la sentenza è innovativa e supera l’orientamento fin ora prevalente, tra le tante cassazione penale sezione 4 numero 58397/2018 e sezione 4 numero 38009/2023.

Quest’ultima sentenza aveva statuito che la questione involge il problema delle esatte generalità del richiedente e non quello della provenienza della richiesta dalla sua persona. il combinato disposto dagli artt. 123 cod. proc. pen. e 93 TU spese giustizia comporta che la dichiarazione proveniente dal detenuto si abbia per immediatamente comunicata all’A.G. senza necessità di autentica da parte del difensore, essendo il Direttore del carcere certo della identità di colui il quale propone la richiesta o avanza la dichiarazione.

Cosa diversa sono le generalità del richiedente, le quali, nel caso in esame non possono dirsi certe, come rimarcato dal giudice di merito.

Il ricorrente, infatti, non è mai stato identificato a mezzo di un documento d’identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, in seguito ai quali gli è stato attribuito un numero CUI..

Si attaglia dunque al caso in esame il condivisibile orientamento di questa Corte, in base al quale: «È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all’esattezza delle generalità dichiarate dall’interessato nell’istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l’ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Fattispecie in cui l’incertezza era stata riferita ai precedenti dattiloscopici dell’istante, dai quali emergevano diverse generalità, e al fatto che il medesimo aveva fornito false dichiarazioni in ordine al suo domicilio così Sez. 4, n. 11792 del 10/02/2009, Rv. 243204).

Tutto questo è ora superato con il nuovo orientamento segnalato che semplifica l’inoltro dell’istanza ritenendo che, ai fini dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato proposta dal detenuto si applica l’articolo 123 del codice di procedura penale, disposizione ai sensi della quale tutte le istanze o dichiarazioni presentate dal detenuto devono essere ricevute da parte del direttore del carcere: ne consegue che il requisito dell’autenticazione prescritto a pena di inammissibilità dall’articolo 78 del testo unico delle spese di giustizia si deve ritenere soddisfatto in considerazione del deposito mediante la ricezione del direttore del carcere, il quale, per la sola circostanza di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto dal quale quelle dichiarazioni vengano rese.