Con un comunicato il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri ha indicato le disposizioni approvate in tema di giustizia, carceri e dipendenze.
Il testo del comunicato: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 135 | www.governo.it
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato un insieme di misure che mirano a rendere più efficiente l’amministrazione della giustizia civile e penale, a contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, attraverso la realizzazione di nuove strutture e l’ampliamento di quelle esistenti, a rendere più rigorose e rapide le procedure di valutazione sulla liberazione anticipata e a offrire concrete possibilità di riabilitazione ai detenuti con dipendenza da stupefacenti o alcol.
1. Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio e del Ministro della salute Orazio Schillaci, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Il testo introduce un nuovo regime di detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti, con l’obiettivo di prevedere modalità esecutive della pena maggiormente idonee alle specifiche esigenze socio-riabilitative di tali soggetti.
Le nuove norme, tra l’altro, consentono ai soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti nei cui confronti deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua, non superiore a otto anni, o a quattro anni se concerne uno dei reati di maggiore pericolosità sociale (di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354), di chiedere in ogni momento di essere ammessi alla detenzione domiciliare presso una struttura autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, sulla base di uno specifico programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. Tale beneficio può essere concesso una sola volta.
Per ottenere il beneficio, il programma di riabilitazione sarà sottoposto a una Commissione di valutazione, che dovrà anche accertare l’effettiva e attuale condizione di dipendenza del soggetto e alla quale e dovrà essere fornita l’indicazione della correlazione tra la dipendenza stessa e la commissione del reato. Inoltre, il responsabile della struttura terapeutica dovrà trasmettere al servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio e all’ufficio locale di esecuzione penale esterna una relazione semestrale sull’esecuzione del programma, segnalando eventuali violazioni all’autorità giudiziaria.
Al termine del programma, l’ufficio locale di esecuzione penale esterna trasmetterà all’autorità giudiziaria una relazione finale. Il tribunale di sorveglianza disporrà la revoca del regime di detenzione domiciliare qualora il programma terapeutico residenziale non sia positivamente concluso o se il comportamento del soggetto appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure. Se il programma terapeutico residenziale risulta positivamente completato, il magistrato di sorveglianza dispone la detenzione domiciliare o l’affidamento in prova del soggetto ai fini del suo reinserimento sociale, a condizione che la pena residua non sia superiore ad otto anni, aumentata della metà, o a quattro anni, aumentata di un quarto, nei casi già citati di pericolosità sociale.
2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, un provvedimento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati.
In attuazione all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, il testo introduce una procedura più rapida e più rigorosa per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, già previsto nell’ordinamento penitenziario. Si prevede l’informatizzazione del fascicolo personale del detenuto e, nelle more, la trasmissione degli elementi di valutazione necessari da parte del direttore dell’istituto al magistrato di sorveglianza. Inoltre, si incrementa il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili dei detenuti con i propri familiari, al fine di garantirne la prosecuzione dei rapporti personali.
3. Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria per gli anni 2025-2027, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112
Il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, Marco Doglio, appositamente invitato, ha illustrato al Consiglio dei Ministri il Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria per gli anni 2025-2027, elaborato con la Presidenza del Consiglio, il Ministero della giustizia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.
Il Piano prevede un insieme coordinato d’interventi, finalizzati al recupero di sezioni esistenti e alla realizzazione di nuovi posti detentivi.
L’obiettivo è aumentare la capienza complessiva del sistema penitenziario, migliorando al contempo le condizioni strutturali degli istituti e contrastando in modo strutturale il fenomeno del sovraffollamento. È previsto un totale di 60 interventi strutturali, dei quali 3 sono già conclusi, 27 sono in corso e 30 sono prossimi all’avvio. Attraverso ampliamenti delle strutture esistenti, saranno creati 3.716 nuovi posti, mentre ristrutturazioni e manutenzioni consentiranno il recupero complessivo di ulteriori 5.980 posti, per un totale al termine del triennio di 9.696 posti aggiuntivi.
4. Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.
L’intervento è volto a garantire una più efficiente distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, bilanciando l’esigenza di prossimità della giustizia ai cittadini e agli altri utenti con quelle di funzionalità del sistema giudiziario.
Si modifica l’assetto territoriale delle circoscrizioni, introducendo significative innovazioni nell’organizzazione degli uffici giudiziari, mediante l’istituzione del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e relativa procura della Repubblica, nonché mediante il ripristino di alcuni tribunali e sezioni distaccate attualmente soppressi.
