Cassazione a Sezioni Unite: spese di giustizia e la formula “o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia” (Redazione)

Le Sezioni unite civili, con la sentenza numero 20805 depositata il 23 luglio 2025 (allegata al post) si sono pronunciate sulla questione oggetto di contrasto, rimessa su istanza di parte ai sensi dell’art. 376, secondo comma, c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto:

Quando l’attore chiede il pagamento di una somma determinata, aggiungendo la clausola “o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”, la causa non deve essere automaticamente considerata di valore indeterminabile.

In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile».