Un avvocato è responsabile per omessa impugnazione anche se il mandato è stato revocato, se non prova di aver assolto comunque al proprio obbligo informativo nei confronti della parte, cassazione civile ordinanza numero 19437 depositata il 15 luglio 2025.
La revoca del mandato, infatti, non esonera il legale dall’onere di avvisare il cliente sulle possibilità di ricorso, almeno fino a quando il termine utile non sia scaduto.
Inoltre, non può fondare il ricorso per cassazione su una lettera non formalmente discussa in giudizio: la semplice produzione documentale non integra un “fatto decisivo” se non è stata oggetto di allegazione e dibattito.
La Cassazione ribadisce che, in tema di responsabilità professionale forense, il dovere di diligenza si estende oltre la formale vigenza del mandato, a tutela effettiva della parte.
La Suprema Corte sottolinea che deve rammentarsi, in proposito, che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non solo deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), ma deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053, cit.; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415); 1.1.c..
Nel caso di specie, entrambi i caratteri risultano mancanti; manca, in primo luogo, quello della “decisività”, in quanto il profilo di inadempimento professionale dell’Avv. L. è stato identificato dalla Corte d’appello nella violazione dell’obbligo informativo, la prova dell’esatto adempimento del quale (il cui onere correttamente è stato attribuito al debitore) avrebbe richiesto, secondo il giudice del merito, la dimostrazione non solo della circostanza che il mandato difensivo era stato revocato prima del passaggio in giudicato della sentenza n.474/2008, ma anche dell’ulteriore circostanza che il professionista aveva comunque informato la propria cliente della possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza; la dimostrazione di tale informazione – che prescindeva dalla revoca del mandato difensivo e avrebbe potuto essere data dal professionista, se non prima, proprio in occasione di tale revoca – era essenziale ai fini della prova dell’esatto adempimento dell’obbligo informativo che gravava sull’avvocato, sicché la dimostrazione della prima circostanza, in mancanza di quella della seconda, non assume alcuna rilevanza; in secondo luogo, il fatto di cui si deduce l’omesso esame non appare neppure essere stato “discusso” nell’ambito del processo.
Il requisito della “discussione” non richiede necessariamente che le parti si pronuncino dialetticamente sul fatto medesimo, ma postula tuttavia che lo stesso venga veicolato nel processo attraverso un atto processuale difensivo (sia esso l’atto di parte introduttivo del giudizio, sia esso un atto successivo, come ad es. una memoria) o che venga prospettato alle parti dal giudice, nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi.
In altri termini, nella nozione di fatto controverso rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo o prospettato dal giudice, è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia (in tal senso, con riferimento alla promiscua nozione di “punto” controverso ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., v. Cass. 15/03/2023, n. 7435).
Un richiamo importante alla correttezza del rapporto professionale e alla centralità della comunicazione difensiva.
