“Niente impugnazione contro le sentenze di assoluzione, come in tutti i paesi civili”: Cassazione sezione 5 sentenza numero 37430/2004 sul ricorso proposto da: NORDIO CARLO p.c., nei confronti di … (Riccardo Radi)

La coerenza non è di casa in Via Arenula, d’altronde essere coerenti è una gran fatica.

Lo sa bene l’ineffabile Ministro della Giustizia, che all’Ansa dichiara: “Nei Paesi civili non si impugnano le assoluzioniNordio, ‘nei Paesi civili non si impugnano le assoluzioni’ – Ultima ora – Ansa.it, dimenticando quando scomodò la cassazione sezione 5 sentenza numero 37430/2004 (allegata al post) “impugnando la sentenza della Corte d’appello di Roma che in data 10.02.2003 dichiarava inammissibile l’appello proposto -agli effetti penali- dalla p.c. Nordio Carlo, avverso quella del tribunale di Roma 14.01.02 che aveva assolto Scalfari Eugenio (assieme a Fo Dario Luigi Angelo e Rame Franca Pia) dal reato di omesso controllo sull’articolo Menzogne e raffiche di fax apparso su Venerdì supplemento a La Repubblica del 13.10.1995.

Nell’articolo era riportato un presunto colloquio tra Bettino Craxi ed altra persona non identificata (ma che sì sapeva da altro articolo essere l’avv. Lo Giudice), in cui quest’ultima affermava “..per quell’affare delle Coop Rosse abbiamo trovato un giudice a Venezia che è del tutto affidabile… meglio fidato ..” per poi commentare “tre giorni dopo vengono incriminati D’Alema e Occhetto. Alè. Sputtana Italia”.

La indicata persona descriverebbe l’immagine del dr. Carlo Nordico, sostituto procuratore della Repubblica in Venezia, come manutengolo di persona oggetto di custodia cautelare ed alle dipendenze di un personaggio politico, laddove il Dr. Nordio aveva solo concordato le modalità dell’interrogatorio di Craxi.

Confermava, invece, l’assoluzione di Dario Fo e Franca Rame e -agli effetti civili- dello stesso Scalfari, condividendo la sentenza di primo grado che aveva ritenuto come la conversazione telefonica ben poteva essere considerata una ironica sintesi, proposta da Dario Fo, di quanto già ampiamente pubblicizzato; e poteva essere interpretata nel senso da lui indicato.

L’espressione Alè puttana Italia era riferibile all’on. Craxi, nel senso di un compiacimento per l’effetto denigratorio anche nei confronti degli avversali politici, ma senza riferimento al dr. Nordio.

La dichiarazione di inammissibilità nei confronti Scalfari con riferimento al reato di cui all’art. 57 e 595 c.p., del tutto autonomo rispetto alla diffamazione, si rifà alla giurisprudenza di questa Corte in relazione all’impossibilità di una interpretazione estensiva dell’art. 577 c.p.p..

Il ricorrente chiede l’annullamento dell’impugnata sentenza, allegando i seguenti motivi”.

Come era la storia che nei paesi civili non si impugnano le sentenze di assoluzione?

Come scrisse Altan: “Questo paese è così coerente che, un giorno sì e uno no, riescono ad aver ragione anche gli …..”

Ecco il link della sentenza della cassazione: