Guida in stato di ebbrezza: cosa fare per eccepire il difettoso funzionamento dell’etilometro (Gianluca Filice)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 26318/2025 ha stabilito che incombe sull’imputato che eccepisca il difettoso funzionamento dell’etilometro l’allegazione di elementi probatori tecnico-scientifici idonei a contestare l’affidabilità dei risultati.

La Corte di appello di Genova, confermando la decisione del giudice delle prime cure, affermava la penale responsabilità di un soggetto che era stato accusato di aver violato il disposto di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285.

In particolare, i giudici liguri avevano ritenuto accertato lo stato di ebbrezza alcolica dell’imputato, fermato alla guida del suo autoveicolo, affidandosi alle risultanze probatorie di ordine tecnico-scientifico, specificamente individuabili negli esiti dell’accertamento alcolemico; mentre l’accusa aveva dimostrato in dibattimento che l’apparecchio aveva ricevuto omologazione e regolare revisione ai sensi dell’art. 379 Reg. Esec. del Codice della Strada, l’imputato si era difeso eccependo dubbi circa l’effettivo funzionamento del macchinario senza produrre, tuttavia, alcun valido elemento scientifico a supporto, limitando la censura al sospetto che l’oscillazione dei valori di alcol nel sangue registrata tra le due prove fosse sintomatica del cattivo funzionamento dell’apparecchio. Neppure la professione di innocenza resa durante l’esame, stante il diritto di mentire che l’Ordinamento assegna all’imputato, è valsa quale principio di prova idoneo a scardinare la ricostruzione dei fatti offerta dall’accusa.

La Suprema Corte ha respinto il motivo di impugnazione attraverso il quale il ricorrente lamentava che i giudici territoriali, dopo che l’imputato aveva sollevato dubbi sull’andamento delle registrazioni del livello di alcol nel sangue, non avrebbero dovuto ritenere sufficiente la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria sulla avvenuta omologazione e verifica del funzionamento dell’apparecchio. 

Come noto, l’omologazione e le verifiche periodiche dell’apparecchio etilometro sono prescritte dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 379 Reg. Esec. CdS che assegnano agli Organi preposti ai controlli un dovere di manutenzione prodromico e funzionale al momento della misurazione del tasso alcolemico ed al corretto esito della stessa che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione) in quanto dal disposto del citato art. 379 non discende automaticamente che l’accusa debba corredare i risultati della specifica rilevazione con i dati relativi all’esecuzione di tali operazioni.

Muovendo da queste premesse, la Corte ha ritenuto che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 Reg. Esec. CdS debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione, quando intenda contestare la validità dell’accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata) ma deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato tecnico-scientifico che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione siano state eseguite correttamente.