Costituisce (illecito) patto di quota lite l’accordo sul compenso che faccia espresso riferimento ad una percentuale (nella specie, il 5%) del “risultato ottenuto” (art. 25 co. 2 cdf e art. 13 commi 3 e 4 L. n. 247/2012), mentre non vìola il divieto in parola ed è quindi lecito l’accordo sul compenso che calcoli detta percentuale su un quantum (pre-)determinato, sempreché il compenso così pattuito alla fine risulti, nel suo ammontare, comunque conforme ai parametri forensi e quindi non sproporzionato né eccessivo (art. 29 co. 4 cdf).
La ratio del divieto di cui all’art. 25 c. 2 CDF, discende dalla previsione del combinato disposto tra il terzo ed il quarto comma dell’art. 13 della l. 247/2012, e risiede nella tutela dell’interesse del cliente e della dignità della professione forense proprio per evitare la commistione di interessi tra cliente ed avvocato che invece si avrebbe quando il compenso fosse collegato, in tutto o in parte all’esito della lite.
E sul tal punto è costante la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense che ha sempre individuato, quali violativi della previsione deontologica, i patti con i quali l’avvocato percepisca in tutto o in parte una quota oggetto della prestazione o della regione litigiosa ritenendo invece valide le pattuizioni sul valore dell’affare. “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2015, n. 260 .
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 marzo 2014, n. 26, nonché Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225, nonché Corte di Cassazione , III Sez. Civ., sentenza n. 2169 del 4 febbraio 2016
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 25 del 17 febbraio 2025
Nota:
In senso conforme, Cass. n. 14699/2025, Cass. n. 23738/2024, CNF n. 351/2024, CNF n. 260/2015, Cass. n. 25012/2014, CNF n. 26/2014, CNF n. 225/2013, Cass. n. 11485/1997, Cass. n. 4777/1980, secondo cui la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato.
