La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 26033 depositata il 15 luglio 2025, in tema di revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, ha ricordato che produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen..
Rileva la Suprema Corte che l’eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa in conseguenza della revoca dei testi non citati per l’udienza del 18/7/2022 è manifestamente infondata.
La Corte territoriale ha correttamente disatteso la censura difensiva facendo applicazione della costante giurisprudenza secondo cui, la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210-01; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732-01; Sez. 5 , n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166-01).
Sulla questione abbiamo spesso scritto, ricordiamo in proposito Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 33079/2024 ha esaminato la questione della revoca dei testi della difesa precedentemente ammessi, in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, in violazione del diritto della parte di «difendersi provando», stabilito dal comma secondo dell’art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della «parità delle armi» sancito dall’art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti: Testi della difesa: revoca ammissione e mancanza di motivazione sulla superfluità della prova, conseguenze (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
Che bei principi sono stati enunciati: “difendersi provando”, “parità delle armi” e “contraddittorio tra le parti” ma se l’avvocato non eccepisce immediatamente la loro violazione a verbale sono tutti carta straccia.
Infatti, la Suprema Corte ribadito che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata.
Nel caso di specie, dal verbale della udienza del 20 luglio 2018 (certamente apprezzabile in considerazione della natura processuale della eccezione sollevata) non risulta che sia stata immediata formalizzata la eccezione di nullità, cosicché rispetto a tale ordinanza è intervenuta la sanatoria.
Ancora, la sentenza della Cassazione sezione 2 numero 32571/2023 che analogamente ha stabilito che l’esclusione immotivata della prova richiesta ed ammessa ha determinato nel processo di primo grado una nullità di carattere relativo, soggetta al regime di cui all’art.181 cod. proc. pen.; in conseguenza, ai sensi dell’art.182, comma 2, la parte pregiudicata, presente all’atto era tenuta, a pena di decadenza, ad eccepire la nullità prima del suo compimento o tuttalpiù immediatamente dopo, e così pure ad opporsi alla dichiarazione di chiusura dell’istruttoria dibattimentale.
Sul punto, espressamente: «La revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata.» (Sez. 5, n. 10860 del 14/03/2024; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 27173201; nello stesso senso Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv. 26321001; Sez. 5, n. 51522 del 3 30/09/2013, Rv. 25789101; Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680; Sez. 3, n. 816 del 6/12/2005, Rv. 233256).
Alleghiamo alcuni post in proposito:
Revoca immotivata di un teste a difesa: gli effetti (di Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA
