Una sentenza deve contenere una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.
Andiamo a leggere la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli oggetto del ricorso per saltum in cassazione ai sensi dell’art. 569, comma 1, cod. proc. pen. ed esaminato dalla Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 24123/2025.
La motivazione: “dallo stato degli atti id est ovvero sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo del PM è emersa la sussistenza dei reati di cui al DC ascritti all’imputato”–
Notate l’utilizzo del latinismo id est in luogo di cioé, un vezzo dell’estensore che in soldoni ha scritto l’imputato è colpevole perché … lo dico io.
La cassazione ha naturalmente rilevato che l’obbligo della motivazione viene soddisfatto quando la sentenza contiene la «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie», con riguardo, tra l’altro, «1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 533, e della misura di sicurezza […]» (art. 546 cod. proc. pen.).
La sentenza impugnata, dopo aver ripercorso lo sviluppo del processo e riportato le conclusioni delle parti, giunge all’affermazione di responsabilità dell’imputato in quanto «dallo stato degli atti id est ovvero sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo del PM è emersa la sussistenza dei reati di cui al DC ascritti all’imputato».
Non vengono indicati i motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, né vi è menzione del profilo circostanziale e dei criteri di calcolo della pena, che viene quantificata nel dispositivo.
Sia in punto di responsabilità sia in punto di trattamento sanzionatorio, quindi, il provvedimento impugnato è viziato per mancanza grafica di motivazione.
In giurisprudenza si ritiene affetta da nullità la sentenza nella cui motivazione, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, il giudice abbia usato, nel rendere conto del proprio ragionamento, argomentazioni apodittiche e, perciò, inaccettabili sul piano logico, non essendo riferite a specifici e ben individuati elementi di fatto (Sez. 6, n. 7547 del 27/05/1992, Rv. 190919).
A maggior ragione, la nullità rileva laddove il giudice abbia omesso di descrivere le circostanze del fatto e non abbia in alcun modo argomentato in ordine alle ragioni della responsabilità dell’imputato.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice di appello, che, dovendo redigere “ex novo” la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito (Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, Di Lella Rv. 283894).
Questo dice la cassazione
