Reati edilizi, ordine giudiziario di demolizione e delibera comunale di acquisizione dell’opera abusiva per prevalenti interessi pubblici (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 24997/2025, udienza del 23 giugno 2025, deposito dell’8 luglio 2025, ha ribadito che, in tema di reati edilizi, costituisce ipotesi eccezionale ostativa alla esecuzione dell’ordine giurisdizionale di demolizione l’adozione dì una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del comune, sempre che il giudice dell’esecuzione, esercitando il proprio potere-dovere di sindacato sull’atto amministrativo, riconosca l’esistenza di specifiche esigenze che giustificano tale scelta (Sez. 3, n. 9864 del 17/02/2016, Rv. 266770).

In maniera non difforme da quanto affermato in relazione alla concessione in sanatoria e al condono, in relazioni ai quali si è affermato che il giudice dell’esecuzione ha il dovere di controllare la legittimità del provvedimento amministrativo, disapplicandolo ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Rv. 243905), è stato più volte precisato che il giudice dell’esecuzione deve esercitare un controllo sulla delibera consiliare con la quale è stata dichiarata la prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile che può ritenersi legittimamente emanata quando sussistano le seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell’ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest’ultimo caso l’assenza di contrasto deve essere accertata dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc. (Sez. 3, n. 11419, 11 marzo 2013; Sez. 3, n. 41339 del 10 ottobre 2008, non massimata).