Femminicidio: le 10 novità (Redazione)

Il 22 luglio al Senato ci sarà la discussione del disegno di legge “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”.

Il testo ha accolto parte delle osservazioni avanzate dalle opposizioni.

Abbiamo provato a riassumere le novità che verranno introdotte:

Introduzione del delitto di femminicidio e delle corrispondenti circostanze aggravanti per i delitti di codice rosso

Audizione obbligatoria della persona offesa da parte del PM nei casi di codice rosso, non delegabile alla polizia giudiziaria, connessi obblighi informativi e riflessi in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero

Informazioni ai prossimi congiunti della persona offesa

Parere – non vincolante – della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice

Presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari nella scelta delle misure cautelari

Benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso

Avviso alle vittime dell’uscita dal carcere del condannato autore di reati da codice rosso a seguito di concessione di misure premiali

Rafforzamento obblighi formativi previsti dall’art. 6, comma 2, legge n. 168 del 2023

Introduzione di nuove disposizioni in materia di imposte di registro, in favore delle vittime dei delitti di omicidio codice rosso e femmicidio

Disposizioni di coordinamento

In particolare, l’intervento:

1) fa principalmente perno sull’introduzione di una nuova fattispecie penale, rubricata come “femminicidio”, che, per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena più grave che l’ordinamento conosce: l’ergastolo. In modo connesso, sono state introdotte corrispondenti circostanze aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso;

2) prevede l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del PM nei casi di codice rosso, non delegabile alla polizia giudiziaria, connessi obblighi informativi e riflessi in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero;

3) introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;

4) prevede il parere – non vincolante – della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;

5) introduce una presunzione di adeguatezza delle sole misure custodiali nella scelta delle misure cautelari;

6) interviene sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;

7) introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;

8) rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;

9) estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio;

10) introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577 bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale

Introduzione del delitto di femminicidio e delle corrispondenti circostanze aggravanti per i delitti di codice rosso

L’intervento prevede l’inserimento di una nuova fattispecie, il cui soggetto attivo può essere chiunque ed il cui soggetto passivo è una donna.

Il precipuo disvalore della condotta, che ne giustifica l’estremo rigore sanzionatorio, si ricollega ad una pluralità di evenienze modali o finalistiche, delle quali vi è purtroppo concreta esperienza nella casistica giudiziaria, ognuna delle quali di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie.

Si fa riferimento, infatti, alle ipotesi in cui: -il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, condizione sufficientemente tipizzata e determinata nonché idonea a colpire il grave fenomeno dell’uccisione di una donna individuata quale bersaglio in quanto appartenente a quello specifico sesso; -l’atteggiamento violento è finalizzato a reprimere i diritti o le libertà della persona offesa o comunque l’espressione della sua personalità, e ciò in relazione alla sua qualità di donna.

Proprio in ragione della specifica gravità della condotta è prevista la pena dell’ergastolo.

La norma si è fatta anche carico di disciplinare l’effetto della ricorrenza di circostanze attenuanti e delle specifiche circostanze aggravanti indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, allo scopo di garantire un equilibrio tra la sanzione finale prevista per queste gravissime condotte rispetto a quella già oggi ricavabile dalla disciplina degli articoli 575 e seguenti.

Per questo motivo, si è posto un limite all’operatività delle attenuanti in conformità allo schema degli articoli 65 e 67 del codice penale, ma con limiti più restrittivi, in ragione della maggiore gravità della condotta in esame.

La norma specifica poi l’incidenza sul piano del trattamento sanzionatorio delle aggravanti già previste per il delitto di omicidio, che sarà limitata al bilanciamento con eventuali attenuanti, non potendo invece comportare alcun aumento di pena, per il fatto di essere già fissata la pena nel massimo possibile.

Si prevede, inoltre, una circostanza aggravante basata sui medesimi caratteri della condotta per i seguenti delitti:

a) 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi);

b) 582 c.p. (lesioni personali);

c) 583 c.p. (lesioni gravi o gravissime);

d) 583-bis c.p. (pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili);

e) 583-quinquies c.p. (deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso); f) 584 c.p. (omicidio preterintenzionale);

g) 593-ter (interruzione di gravidanza non consensuale

h) reati contro la libertà sessuale di cui agli artt. 609-bis c.p. e segg. (modifica dell’articolo 609 ter, comma 1, con inserimento del nuovo numero 5-ter.1);

i) atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. (modifica art. 612-bis, con inserimento di un quarto comma);

l) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge-porn) di cui all’articolo 612-ter c.p. (modifica art. 612-ter, con inserimento di un quinto comma).

L’applicazione, quanto ai reati di cui alle lettere da b) ad f), avviene mediante l’inserimento di un nuovo quarto comma nell’articolo 585 c.p. (che richiama i reati predetti), mentre, quanto agli altri delitti, l’estensione avviene mediante espresso inserimento in ciascuna ipotesi della specifica aggravante.

Audizione obbligatoria della persona offesa da parte del PM nei casi di codice rosso, non delegabile alla polizia giudiziaria, connessi obblighi informativi e riflessi in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero

a) Il nucleo dell’intervento consiste in una integrazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, al fine di adeguare l’elenco dei reati al catalogo dei delitti da “codice rosso”, mediante l’inserimento del delitto di cui all’art. 612-bis c.p., del nuovo delitto di cui all’art. 577-bis c.p., nella forma tentata, e la delimitazione del richiamo alla fattispecie tentata di omicidio alle sole ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale (posto che solo la presenza di tali circostanze giustifica la riconducibilità della fattispecie di omicidio al catalogo dei delitti da “codice rosso”).

b) Connessa alla nuova disposizione è la previsione di ulteriori specifiche informazioni alla persona offesa dei reati da codice rosso, disciplinate nel nuovo articolo 90-bis.2 c.p.p.

Si è provveduto inoltre ad adeguare il catalogo dei reati per i quali opera il maccanismo di cui all’art. 362 c.p.p. -la cui inosservanza determina la revoca dell’assegnazione del fascicolo al singolo magistrato del pubblico ministero -con modifiche all’art. 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006. Quale intervento di coordinamento si è proceduto a modificare l’articolo 362-bis, comma 1, c.p.p. adeguando l’elenco dei reati a quelli indicati nelle disposizioni sopra riportate

Informazioni ai prossimi congiunti della persona offesa

Appare indispensabile colmare una lacuna delle disposizioni che prescrivono di dare specifiche informazioni alla persona offesa di delitti commessi con violenza alla persona (artt. 90-ter e 299, comma 2-bis), che non contemplano l’ipotesi in cui la persona sia deceduta in conseguenza della condotta dell’imputato, del condannato o dell’internato. Si prevede dunque che, in tali casi, le comunicazioni previste dalle citate disposizioni siano effettuate ai prossimi congiunti della persona

offesa che costoro ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente (ed abbiano indicato il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione).

In tal senso si modificano le due disposizioni richiamate, dovendosi solo precisare che, quanto all’articolo 90-ter, si adegua l’elenco dei reati contemplati sì da renderlo coerente con gli interventi di cui si è già detto sub 2), lett. a).

Parere – non vincolante – della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice

Si interviene sugli articoli 444 e 447 c.p.p. per delineare una necessaria interlocuzione con la persona offesa nelle ipotesi di richiesta di patteggiamento, contestualmente integrando sullo specifico punto gli obblighi informativi previsti nei suoi confronti, contenuti nell’articolo 90-bis c.p.p.

In particolare, si interviene sull’art. 444 c.p.p. con la previsione della interlocuzione della persona offesa limitatamente ai procedimenti relativi ai delitti di cui al nuovo comma 1-quater.

Si prevede poi all’articolo 90-ter che la persona offesa ha il diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all’articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo e 554-ter, comma 2.

Nel caso di presentazione in udienza, la parte offesa, che ha facoltà di intervenire, potrà esporre le proprie deduzioni anche direttamente in quella sede. All’articolo 447 c.p.p. si prevede che, quando la richiesta sia presentata fuori udienza, la parte richiedente abbia l’obbligo di notificare la richiesta alla persona offesa a pena di inammissibilità.

Del parere della persona offesa, sebbene non vincolante, deve tenere conto il giudice, al quale è imposto un onere motivazionale aggiuntivo, dovendo esplicitare in sentenza le ragioni per le quali ha – eventualmente – ritenuto non fondate le deduzioni della persona offesa concernenti la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o la congruità della pena nonché la concessione della sospensione condizionale

Presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari nella scelta delle misure cautelari

L’intervento effettuato sull’art. 275 c.p.p. ha la finalità di assicurare la maggior tutela della persona offesa dei reati codice rosso, anche tenuto conto della considerazione che in tali casi l’aspetto relazionale autore-vittima è tale da rendere più difficile fronteggiare il pericolo di reiterazione.

Il riferimento testuale viene pertanto operato a un catalogo di delitti particolarmente gravi, tanto nell’ipotesi base quanto nel caso in cui il reato sia aggravato ai sensi dell’articolo 577-bis del codice penale che si introduce con lo stesso disegno di legge.

L’intervento si realizza mediante inserimento di un ulteriore comma 3-bis.01 all’articolo 275 del codice di procedura penale, in ragione del quale il giudice, salva l’ipotesi in cui non sussistano esigenze cautelari, applica all’imputato la misura della custodia cautelare in carcere ovvero degli arresti domiciliari che, in forza delle previsioni di cui al successivo articolo 275-bis, comma 1, dovranno essere disposte con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.

La scelta presuppone pertanto una chiara elencazione dei titoli di reato, appositamente contenuta nel catalogo normativo che include i reati di maggiore gravità senza sovrapposizioni con altri reati di codice rosso propriamente detti o comunque a matrice sessuale o contro la libertà personale, inclusa la libera determinazione nella sfera sessuale, rispetto ai quali, sempre nel medesimo articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale, è già oggi indicato il regime di presunzione di idoneità della custodia cautelare in carcere (delitti previsti e puniti dagli articoli del codice penale di seguito indicati: articolo 600, “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”, 600-bis “Prostituzione minorile”, 600-ter “Pornografia minorile”, escluso il quarto comma, 600-quinquies “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”, 601 “Tratta di persone”, 602 “Acquisto e alienazione di schiavi”, 575 “Omicidio”, e, quando non ricorrano le ipotesi attenuate, 609-bis “Violenza sessuale”, 609-quater “Atti sessuali con minorenne” e 609-octies “Violenza sessuale di gruppo”).

Tale opzione aumenta, conclusivamente, il rigore della risposta cautelare a fronte di fatti connotati da particolare gravità, senza comunque introdurre un automatismo esclusivo con riferimento ad una sola misura, superando i rilievi in tema di scelta delle misure cautelari oggetto dei precedenti interventi della Corte costituzionale

Benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso

Si modifica l’attuale previsione dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, inserendo nel catalogo dei reati ivi previsti quelli di cui agli artt. 572, secondo e terzo comma, e 612 bis, terzo comma, del medesimo codice, già ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena in ragione delle previsioni di cui all’articolo 656, comma 9, lett. a), nonché il reato di cui all’art. 575, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e quello di cui all’art. 577-bis, al fine di completare l’intervento di irrigidimento della disciplina di contenimento, anche in sede esecutiva, dei reati da codice rosso.

Conseguentemente, si espunge dal testo dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale il riferimento ai delitti di cui agli articoli 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale, in quanto già compresi nella deroga generale che opera in ragione dell’articolo 4-bis.

In conclusione, l’intervento subordina la possibilità di accedere ai benefici penitenziari anche per i reati di codice rosso di cui agli articoli 572, secondo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 612-bis, terzo comma, del codice penale, alla condizione che l’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente almeno per un anno consenta una valutazione positiva di quel percorso.

Resta ferma la possibilità di partecipare al programma di riabilitazione specifica di cui all’art. 13-bis, comma 1, della legge sull’ordinamento penitenziario, circostanza suscettibile di valutazione ad opera della magistratura di sorveglianza.

La valutazione è indubitabilmente demandata alla magistratura di sorveglianza, come da sistema complessivo ex articolo 678 del codice di procedura penale

Avviso alle vittime dell’uscita dal carcere del condannato autore di reati da codice rosso a seguito di concessione di misure premiali

Secondo il modello di cui all’art. 299, comma 2-bis, c.p.p. si introduce un diritto di essere informata in favore della vittima di reati da codice rosso anche nei casi in cui venga concesso un beneficio penitenziario.

L’espressione “misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi” è tratta dall’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 ed è stata lì riconosciuta come onnicomprensiva. L’esigenza di un’apposita istanza è diretta ad alleggerire il carico di incombenti per la magistratura di sorveglianza e a supplire al fatto che essa non ha accesso al recapito delle persone offese e dei prossimi congiunti della stessa, laddove sia deceduta in conseguenza della condotta per la quale all’imputato o all’internato la misura è applicata.

Rafforzamento obblighi formativi previsti dall’art. 6, comma 2, legge n. 168 del 2023

L’intervento rafforza gli oneri formativi di tutti i magistrati che, indipendentemente dalle funzioni esercitate e dunque non soltanto penali, in ragione delle materie trattate possano entrare in contatto con le vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica; ciò al fine di favorire la migliore acquisizione di adeguate competenze specifiche ed evitare il rischio di vittimizzazione secondaria in ambito giudiziario.

La previsione, pertanto, introduce l’obbligo per i magistrati indicati nel comma 2-bis di partecipare ad almeno un corso tra quelli organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, indipendentemente dalla appartenenza a gruppi o sezioni specializzate in materia e dalle funzioni svolte.

Per favorire la massima partecipazione è previsto che i corsi possano svolgersi anche in sede decentrata.

Introduzione di nuove disposizioni in materia di imposte di registro, in favore delle vittime dei delitti di omicidio codice rosso e femmicidio

L’art. 6 del disegno di legge introduce disposizioni in tema di pagamento dell’imposta di registro prevedendo che il regime di favore, che consente, già oggi, di procedere alla registrazione senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti di reato, si applica anche ai provvedimenti volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno, limitatamente ai fatti di omicidio (art. 575 del codice penale) commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o altra parte dell’unione civile o persona stabilmente convivente (art. 577, comma primo, n. 1, o comma secondo) nonché ai fatti di femminicidio di cui all’art. 577-bisdel codice penale.

Viene inoltre individuato un regime transitorio con salvezza dei pagamenti già eseguiti

Disposizioni di coordinamento

L’articolo 7 prevede infine l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale, con funzione di coordinamento del sistema.