Ingiusta detenzione: l’ordinanza che riconosce l’indennizzo al coindagato non esplica efficacia di giudicato in altro procedimento (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 25009/2025 ha ricordato che nel procedimento per riparazione per ingiusta detenzione l’ordinanza emessa di riparazione nei confronti di un soggetto, pur se coindagato per lo stesso reato, non può espletare alcuna efficacia di giudicato in altro procedimento attivato dalla domanda di un altro soggetto, né in ordine all’an della domanda, né in ordine al quantum.

Nel caso esaminato, colgono nel segno il secondo motivo del ricorso del Procuratore Generale e il secondo e il terzo motivo del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel rilevare l’erroneità dell’affermazione secondo cui la precedente ordinanza della Corte, che aveva accordato l’indennizzo al coimputato nel medesimo reato P.C., avendo riguardo ad una posizione sovrapponibile a quella del A.A. doveva fare stato nel presente procedimento, vincolando, pertanto, ad adottare analoga statuizione.

Come ha osservato il Ministero ricorrente, l’ordinanza emessa nell’ambito del procedimento, di connotazione civilistica, di riparazione nei confronti di un soggetto, pur se coindagato per lo stesso reato, non può espletare alcuna efficacia di giudicato in altro procedimento attivato dalla domanda di un altro soggetto, né in ordine all’an della domanda, né in ordine al quantum.

La asserita vincolatività della precedente statuizione, invero, difetta di qualsiasi base normativa e, sul piano logico, è contraddetta dalla stessa natura dell’istituto della riparazione, come concepito dal legislatore.

In tale senso è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., colui che è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, sempre che non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave: l’accoglimento o meno della domanda dipende, dunque, da circostanze riconducibili alla persona del singolo richiedente senza che possa essere invocato alcun effetto estensivo.

A prescindere dal fatto che, nel caso di specie, la situazione dei due indagati non era sovrapponibile, in quanto l’adozione della misura cautelare nei loro confronti era stata fondata su elementi differenti, così come differenti erano state le risultanze dell’istruttoria, per le loro posizioni, nei processi di merito, in ogni caso dirimente è il principio generale per cui l’ ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen. emessa nei confronti di un soggetto richiedente la riparazione non può esplicare efficacia di giudicato nel procedimento riguardante un diverso soggetto istante.