Ingiusta detenzione: al termine per presentare la domanda di riparazione si applica la sospensione dei termini processuali (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 25010/2025 ha ricordato che al termine biennale per la presentazione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione si applica la disciplina della sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742

Fatto

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione presenta da F.T. in data 20 luglio 2022, a fronte di sentenza divenuta irrevocabile in data 20 giugno 2020, in quanto tardiva.

Decisione

Come rilevato dal ricorrente, si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a fronte di un precedente orientamento di segno contrario (Sez. 4, n. 112 del 31/01/1994, Rv. 198492; Sez. 4, n. 328 del 06/02/1997, Rv. 207251 — 01), il principio per cui al termine biennale per la presentazione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione si applica la disciplina della sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 (Sez. 4, n. 34362 del 02/07/2021, Rv. 281830; Sez. 4, n.17623 del 12/01/2023 non mass.; Sez. 4. n. 43105 del 25/10/2022, non mass.).

Il nuovo orientamento prende le mosse dalla giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte secondo cui fra i termini per i quali l’art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Sezioni Unite civili n. 17781 del 22/07/2013, in motivazione; Cass. civ., n. 5423 del 18/03/2016, Rv. 639423 – 01).

Sulla base di tale orientamento civilistico la locuzione «termini processuali», ai fini della sospensione nel periodo feriale, è stata interpretata nel senso che essa comprenda anche i termini di decadenza fissati per la proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, quando la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso.

La proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione costituisce l’unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo.

Peraltro, il rapporto processuale relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509 – 01).

Ne consegue che al termine biennale di cui all’art. 315 cod. proc. pen., entro il quale la domanda deve essere proposta, va attribuita natura (anche) processuale, ai fini della sospensione nel periodo feriale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto.

Nel provvedimento impugnato, la Corte distrettuale non ha tenuto conto dei sessantadue giorni di sospensione ex legge n. 742/1969, il cui computo determina la tempestività dell’istanza di riparazione proposta da T.F..

Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello.