La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 25151/2025 ha esaminato la seguente questione: la difesa deduce l’error in procedendo che avrebbe commesso il giudice d’appello nell’aver rigettato il concordato raggiunto dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e successivamente, alla stessa udienza (partecipata), invitato le stesse a discutere ma senza concedere loro un termine per l’eventuale deposito di un diverso concordato, nonché, all’esito, deliberato la sentenza.
Dall’omessa concessione di un termine alle parti per l’eventuale deposito di un nuovo concordato sarebbe derivata una nullità d’ordine generale a regime intermedio
Decisione:
Sul punto, mutuando l’iter logico-giuridico sotteso a Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Alfano, Rv. 287790 — 01, deve evidenziarsi quanto segue.
I commi 3 e 3-bis dell’art. 599-bis, cod. proc. pen, nella formulazione ratione temporis applicabile, commi, rispettivamente, sostituito e introdotto dall’art. 34, comma 1, lett. f, nn. 2-3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, prevedono quanto segue. «Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127.
Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza [comma 3].
Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio [comma 3-bis]».
La nuova disciplina prevede dunque, con due alternative modalità a seconda che il giudizio sia svolto nelle forme camerali non partecipate ovvero con udienza con la partecipazione delle parti, la possibilità di riproporre il concordato non accolto.
La novella segue il precedente orientamento giurisprudenziale sul punto ma maturato nella vigenza del comma 3 dell’art. 599-bis, nella precedente formulazione, e dei commi 1-bis e 2 dell’art. 602 cod. proc. pen., poi abrogati nell’ambito del complessivo riassetto dell’istituto.
A mente del detto orientamento è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall’art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464, in motivazione; Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546 – 01).
La Suprema Corte ha chiarito che anche nell’attuale formulazione normativa, al rigetto della proposta di concordato sulla pena, debba seguire la discussione nel merito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratio legis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazi di negozialità. In tali termini si veda Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347 – 01.
Con tale sentenza però, nella specie, è stata ritenuta evidente l’assenza di violazione dell’interesse dell’imputato ad accedere a un trattamento sanzionatorio di favore e comunque a dispiegare nella maniera più ampia il proprio diritto di difesa (con conseguente impossibilità di deduzione della relativa nullità), in quanto il difensore, durante l’udienza di discussione, aveva concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di appello in caso di mancato accoglimento della proposta.
Queste richieste, pur in via subordinata, d’altronde, sono risultate alla citata Suprema Corte altresì tali da escludere – implicitamente, ma chiaramente – qualsiasi volontà di presentare un ulteriore concordato, qualora il primo non avesse sortito esito positivo.
Ne è conseguito, per la citata Sentenza «Alfano», che, mutatis mutandis, nella vigenza dell’art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza che rigetti l’accordo proposto dalle parti senza che esse abbiano discusso in sede di prosecuzione del giudizio all’esito del mancato accoglimento non esplicitato del concordato, atteso che, in tal modo, risulta impedito il diritto di difesa dell’imputato e la partecipazione del Pubblico Ministero.
Orbene, la censura, nel dedurre l’error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice di merito per non aver disposto un rinvio al fine di un eventuale nuovo concordato, non si confronta con la disciplina di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., nella formulazione ratione temporis applicabile, alla quale si è conformata la Corte territoriale.
Trattasi difatti di disciplina che non contempla, in ipotesi di rigetto del concordato, alcun rinvio prodromico a un eventuale e ipotetico nuovo concordato ovvero alcun termine alle parti a tal fine (che, peraltro, nella specie neanche si prospetta come essere stato richiesto).
Sottopostole il concordato, la Corte territoriale, ritenendolo non accoglibile, ha correttamente convertito in partecipata un’udienza camerale non partecipata e, in seno a essa, rigettato il concordato, in assenza di nuovo concordato, ha invitato le parti a discutere in seno al giudizio d’appello.
Ne è conseguito il rispetto della procedura di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen. e l’assenza di lesione del diritto di difesa.
Diversamente da quanto prospettato dalla difesa, è peraltro inconferente nella specie il principio sancito, con riferimento a fattispecie radicalmente differente dalla presente, da Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546 – 01, che, invero, al pari del sotteso iter argomentativo, conferma l’interpretazione di cui innanzi per la quale al rigetto del concordato deve seguire, in assenza di nuovo concordato, la prosecuzione del dibattimento.
Con la citata sentenza la Suprema Corte ha difatti chiarito che è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall’art.602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito.
Parimenti dicasi quanto al diverso principio sancito da Sez. 2, n. 29636 del 29/05/2019, Ismaili, Rv. 276541 – 01, in fattispecie differente e caratterizzata dalla mancata integrazione del contraddittorio in merito alla richiesta di concordato.
Tale sentenza, difatti, ha ritenuto illegittimo il rigetto della richiesta di concordato in appello che, pur tempestivamente depositata e reiterata nella fase preliminare alla discussione, sia priva del richiesto parere del Procuratore generale, non potendo essere pregiudicato il diritto della parte istante a ottenere l’espressione del parere e il conseguente esame della richiesta da parte della Corte territoriale ed essendo, comunque, possibile disporre a tal fine il rinvio del dibattimento ovvero la concessione di un termine ad horas.
