Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 24292/2025, udienza del 25 giugno 2025, deposito dell’1° luglio 2025, ha ribadito che il diritto alla riparazione non sussiste per il periodo di detenzione subito a seguito di aggravamento di misura non coercitiva disposto in conseguenza della trasgressione alle prescrizioni imposte, difettando, in tal caso, il requisito della ingiustizia della privazione della libertà personale (Sez. 4, n. 30578 del 7/6/2016, Rv. 267542-01).
Nella specie, ci si trova davanti a una peculiare ipotesi di riparazione da ingiusta detenzione, conseguente a una limitazione della libertà, poi rivelatasi ingiusta per sopravvenuta assoluzione nel merito dalle accuse, ricollegata a un aggravamento di misura non custodiale che, di per sé, non costituisce titolo per azionare l’istituto di cui all’art. 314, cod. proc. pen.
Sul punto, giovi ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il diritto alla riparazione non sussiste per il periodo di detenzione subito a seguito di aggravamento di misura non coercitiva disposto in conseguenza della trasgressione alle prescrizioni imposte, difettando, in tal caso, il requisito della ingiustizia della privazione della libertà personale (Sez. 4, n. 30578 del 7/6/2016, Rv. 267542-01).
Trattasi di un principio che deriva direttamente da quelli di tutela della libertà personale e solidarietà, alla cui stregua vanno indennizzate tutte le ipotesi di custodia cautelare risultate obiettivamente ingiuste (Sez. U, n. 25084 del 30/5/2006, Pellegrino, Rv. 234144-01) e che trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Infatti, la previsione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – che esclude dall’equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta – non si pone in contrasto con l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché quest’ultima norma impone il riconoscimento dell’indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima, senza escludere, negli altri casi, che gli Stati membri possano limitarla, nel caso in cui l’interessato abbia tenuto un comportamento eziologicamente collegato alla privazione della sua libertà (Sez. 4, n. 6903 del 2/2/2021, Rv. 2809029-01; n. 35689 del 9/7/2009, Rv. 245311-01; Corte EDU n. 32075/2009 del 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia, in cui si è, per l’appunto, riconosciuta la coerenza convenzionale della valutazione, effettuata nell’ambito di un procedimento relativo alla richiesta di riparazione per ingiusta custodia cautelare, del contributo che la persona prosciolta ha dato alla nascita di indizi nei suoi confronti, la stessa non collidendo con la presunzione di innocenza, vertendo su un oggetto diverso dalla responsabilità penale della persona).
Pertanto, la necessità di valutare l’eventuale ricorrenza di un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato, che sia stato concausa dell’errore nel quale è caduta l’A.G., permane anche con riferimento alle vicende successive all’applicazione del titolo originario, sebbene tale comportamento debba essere ricercato in stretto rapporto all’atto giudiziario dal quale è derivata la privazione della libertà rivelatasi ingiusta ex post (in motivazione, Sez. 4, n, 57203 del 21/9/2017) e ciò anche in relazione ai diversi segmenti nei quali si articola la vicenda cautelare (da ultimo, Sez. 4, n. 41404 del 08/10/2024, Rv. 287094 – 01).
Orbene, nel caso all’esame, la Corte d’appello ha precisato che, a parte un episodio, le restanti trasgressioni denunciate dalla parte offesa erano state riscontrate dalla PG, parte ricorrente essendosi, invero, limitata a negare rilevanza a tali atti.
Tuttavia, la motivazione è effettivamente incoerente quanto alla verifica che almeno una di tali condotte fosse stata accertata nel corso del procedimento e non esclusa in sede di sentenza assolutoria.
Peraltro, nel passaggio – invero assai criptico – nel quale la Corte territoriale sembra aver affrontato tale profilo, non sono state neppure descritte le condotte trasgressive di che trattasi. Infatti, la Corte della riparazione si è limitata a mettere in evidenza che almeno una sarebbe stata esclusa dal giudice del merito, ricollegando l’accertato accadimento delle altre alla sola mancata deduzione dell’interessato in ordine a tali episodi e non alla circostanza che tali condotte fossero rimaste storicamente provate o quantomeno non smentite in sede di giudizio di cognizione.
