Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 24888/2025, udienza del 27 giugno 2025, deposito del 7 luglio 2025, ha risolto un conflitto negativo tra il GIP ed il Tribunale in ordine alla competenza a decidere la domanda di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità presentato in sede di opposizione a decreto penale di condanna.
È stato emesso nei confronti dell’imputato un decreto penale di condanna, con l’imputazione di cui all’art. 186 cod. strada; a fronte di questo, l’interessato ha proposto opposizione, contestualmente domandando la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Il GIP – a fronte di tale tipologia di opposizione – non ha deciso in ordine alla richiesta di sostituzione di cui sopra, nel senso che non ha espressamente disatteso l’istanza, ma ha emesso direttamente il decreto di giudizio immediato; il Tribunale in composizione monocratica, dunque, ha sollevato il conflitto negativo ora in esame.
La norma alla quale fare riferimento, allora, è l’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., come inserito dall’art. 28 comma 1 lett. a) n. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e recentemente novellato dall’art. 2 comma 1 lett. s) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.
Trattasi di dettato normativo di univoca significazione, in base al quale, per quanto ora di interesse:- l’istanza di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità può anche non essere corredata da opposizione (il che dimostra, allora, come opposizione vi possa pacificamente essere);- chiamato a intervenire in ordine a tale istanza di sostituzione è “il giudice che ha emesso il decreto di condanna” (sarebbe a dire, senza possibilità di equivoco, il GIP), il quale può disporre l’invocata sostituzione della pena inflitta con lavoro di pubblica utilità (e quindi, può anche disattendere la richiesta);- nel caso in cui la richiesta di sostituzione venga disattesa per insussistenza dei relativi presupposti, lo stesso GIP si trova dinanzi a due strade tra loro alternative: a) emettere il decreto di giudizio immediato, laddove – congiuntamente o successivamente alla richiesta di sostituzione de qua – sia stata proposta anche tempestiva opposizione al decreto penale di condanna; b) dichiarare esecutivo il decreto penale stesso, in mancanza di opposizione.
Quanto alla disciplina applicabile ratione temporis, è sufficiente richiamare il principio di diritto fissato da Sez. 4, n. 43729 del 08/10/2024, Rv. 287127 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di procedimento per decreto, l’atto cui fare riferimento per l’individuazione della disciplina applicabile al sub-procedimento di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, a seguito dell’introduzione dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 28, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e della successiva modifica operata dall’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, è costituito dal deposito dell’istanza di sostituzione, in ragione del principio “tempus regit actum“››.
Nel caso di specie, il deposito dell’istanza di sostituzione si colloca al 13/09/2024, essendo dunque ampiamente successiva all’entrata in vigore della succitata normativa, alla quale occorre allora attenersi integralmente.

No, mi ponevo questa domanda: “con l’opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto si può chiedere la messa alla prova?”. Sembrerebbe che la risposta sia: sì.
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Sì, è così.
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