La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 25437/2025 ha esaminato la seguente questione: l’impugnazione è stata depositata dal difensore tramite il portale dedicato presso il Tribunale di Pavia in data 17/3/2025, ore 20,06, e da detto ufficio trasmesso alla Corte d’appello di Milano e non, invece, come previsto dall’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. “nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato“.
La Cassazione ha in proposito chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, precisando che la ratio sottesa alla citata disposizione di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l’idoneità della notifica al “raggiungimento dello scopo” (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Rv. 286141 – 01; conformi; Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Rv. 287294 – 01; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv. 285399 – 01).
Infatti, in attesa della piena attuazione, anche regolamentare, delle modalità di deposito telematico previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen, deve trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, inserita in sede di conversione con modificazioni della L. 30 dicembre 2022, n. 199, la quale stabilisce che, in via provvisoria, è consentito il deposito con valore legale, degli atti da effettuarsi mediante inoltro agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari di destinazione, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
Ai commi 3, 4 e 6 si prevede in particolare che l’atto di impugnazione (diverso dalle richieste di riesame o dall’appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali) deve essere trasmesso secondo le modalità indicate dal citato provvedimento del DGSIA all’indirizzo PEC dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, come individuato ai sensi del comma 1.
La norma transitoria prevede, inoltre, specifiche ipotesi di inammissibilità nell’ipotesi in cui l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1 ovvero quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Come già condivisibilmente segnalato dai sopra richiamati arresti giurisprudenziali, l’art. 87-bis d. lgs. n. 150 del 2022 prevede uno specifico caso di inammissibilità per le impugnazioni trasmesse ad un indirizzo PEC non pertinente all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, che non può essere superato dalla tempestiva trasmissione interna dell’atto all’ufficio del giudice a quo, attraverso un’estensione, ispirata al favor impugnationis, dei principi dettati da Sez. U. Bottari per le impugnazioni cautelari con deposito cartolare e non telematico.
Infatti, simile operazione si pone in contrasto sia con i criteri ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, attesa l’ espressa tipizzazione della causa d’inammissibilità, sia con l’affermazione del massimo consesso nomofilattico secondo cui il favor “non può, tuttavia, tradursi nell’attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis, né quindi consentire l’individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore” (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
