Non è sufficiente che il legale chieda il rinvio dell’udienza per provare che ha ricevuto il mandato in tempo utile per costituirsi in giudizio.
La Cassazione civile sezione 3 con l’ordinanza numero 19439 depositata il 15 luglio 2025 ha stabilito che deve essere esclusa la responsabilità professionale dell’avvocato per il giudizio svoltosi in contumacia per la mancata costituzione della parte, dovendosi ritenere ai fini della responsabilità contrattuale professionale che l’asserito creditore non abbia dato la prova del titolo del vantato credito, ossia del conferimento del mandato difensivo, dovendosi invece ritenere che in mancanza di una prova documentale della procura o di una prova testimoniale della circostanza del suo avvenuto rilascio, il documento prodotto in giudizio non sia sufficiente a dimostrare il tempestivo rilascio di un mandato difensivo, costituendo piuttosto una conferma delle diverse deduzioni del professionista convenuto, il quale ha negato di aver ricevuto tale mandato e aveva affermato di essere stata informato della pendenza del processo solo il giorno prima dell’udienza, sicché non gli era rimasta altra possibilità che quella di invocare, purtroppo vanamente, un rinvio della stessa.
