Furto in abitazione: configurabile anche se l’introduzione nella dimora altrui sia avvenuta carpendo con l’inganno il consenso del detentore dei beni rubati (redazione)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 25179/2025, udienza del 27 giugno 2025, deposito del 9 luglio 2025, ha ribadito che integra il delitto di furto in abitazione, di cui all’art 624-bis cod. pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279110 – 01; Sez. 5, n. 41149 del 10/06/2014, Rv. 261030 – 01; Sez. 5, n. 13582 del 02/03/2010, Rv. 246902 – 01).

 A corollario di tale enunciazione direttiva si è, inoltre, chiarito che «In tema di furto in abitazione, non ricorre una violazione del principio del “ne bis in idem” nel caso in cui sia contestata l’aggravante del mezzo fraudolento, atteso che l’inganno non è elemento costitutivo del furto in abitazione, che si connota e distingue dal furto semplice per il luogo in cui avviene la sottrazione, mentre le modalità con cui avviene l’introduzione rilevano solo sotto il profilo circostanziale» (Sez. 2, n. 32086 del 12/05/2021, Rv. 281677 – 02).