Domani il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura voterà il piano salva PNRR (allegato al post dalla pagina 176 a seguire)
Leggiamo quanto predisposto:
Interventi di natura strutturale.
a) Il parlamento UE ha chiesto alla Commissione UE una proroga dei progetti PNRR in avanzata fase di maturazione ma con obiettivi non realizzabili al 2026.
La richiesta riguarda soprattutto infrastrutture e progetti finanziati dal Next generation EU (uno dei fondi del PNRR) e in questi ultimi rientra l’ufficio del processo (nella linea M1C1 del PNRR).
Una seria ipotesi di intervento straordinario sull’assetto degli uffici giudiziari necessità di una rinegoziazione del DT civile (non quello penale), con riferimento alle materie comprese nel paniere in valutazione con particolare riferimento alla protezione internazionale e alla cittadinanza (materie oggetto di un significativo incremento di iscrizioni negli ultimi anni).
b) Una percentuale molto rilevante del contenzioso civile pendente vede come parte una pubblica amministrazione. In particolare, gli enti previdenziali, l’amministrazione dell’Interno e (in sede di legittimità) l’amministrazione finanziaria.
Un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi del PNRR può derivare da interventi deflattivi di tale contenzioso. In prima approssimazione se ne indicano tre di immediata praticabilità tecnica e di sicuro impatto sui tempi di definizione.
b1) In relazione al contenzioso pendente dinanzi alla Corte di cassazione, una previsione normativa che disponga l’estinzione dei giudizi tributari (anche pendenti in sede di legittimità) aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di definizione agevolata di cui all’articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater) e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (riammissione in termini per i contribuenti decaduti), che si realizza e va dichiarata a seguito del versamento della prima o unica rata.
b2) In relazione al contenzioso pendente dinanzi ad alcuni uffici giudiziari (in particolare il tribunale di Venezia e altri grandi tribunali dell’Italia settentrionale), il riscontro in sede amministrativa alle domande di riconoscimento della cittadinanza provenienti da discendenti di emigrati italiani; in pochi mesi, all’esito di una istruttoria svolta d’ ufficio dall’Amministrazione sulla base dei documenti già versati in giudizio dai ricorrenti, si potrebbero definire con declaratoria di cessazione della materia del contendere, decine di migliaia di giudizi nei quali l’Amministrazione non è nemmeno costituita ed il cui esito è scontato alla luce della giurisprudenza delle sentenza delle Sezioni Unite civile della Corte di cassazione 25317 del 24 agosto 2022.
b3) In relazione al contenzioso in materia di immigrazione – in assenza di rinegoziazione ai sensi della lettera a) – la rivalutazione in sede amministrativa dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o speciale sopravvenuti in epoca successiva al provvedimento di diniego impugnato in giudizio. Un immediato effetto di alleggerimento dell’imponente contenzioso giudiziario relativo all’immigrazione deriverebbe da una disposizione che prevedesse, su istanza del ricorrente da presentare entro un termine breve, la riapertura del procedimento amministrativo di rilascio di permesso di soggiorno per protezione internazionale o speciale, onde consentire all’Amministrazione di valutare l’eventuale sopravvenienza dei relativi presupposti di legge, quali chiariti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
c) Stabilizzazione definitiva (con fondi nazionali) di almeno 6000 AUPP (quelli già previsti come stanziati e quelli con previsione di stanziamento nel piano strutturale di bilancio del Mef di medio termine) e modifica del loro mansionario con ulteriore riduzione delle attività di supporto agli uffici amministrativi.
Interventi di natura provvisoria ed emergenziale.
a) Applicazione del regime di sede disagiata alle corti d’appello maggiormente esposte sul profilo del raggiungimento degli obiettivi PNRR (per avere effetto i trasferimenti dovrebbero riguardare magistrati provenienti dai Tribunali, l’effetto sarebbe nullo se i trasferimenti provenissero dalle Corti).
La misura dovrà essere integrata dalla rimodulazione provvisoria della normazione secondaria per le applicazioni endodistrettuali nelle corti di appello (con monitoraggio da parte del CSM degli esiti di tali applicazioni).
b) Copertura immediata degli incarichi direttivi e semidirettivi nelle sedi critiche PNRR con una deroga temporanea al regime cronologico.
c) Utilizzo di magistrati in quiescenza e applicazioni a distanza in tribunale. Si tratta di misure da concentrare solo sugli uffici nei quali il raggiungimento del target del DT risulta critico.
c.1) Magistrati cessati
Dal 2020 a oggi ci sono state 916 cessazioni, di cui circa 880 per dimissioni e collocazioni a riposo per età; di questi circa 550 magistrati erano stati assegnati al civile e potrebbero garantire un sostanziale apporto per lo smaltimento dell’arretrato.
c.2) Magistrati applicati da remoto, nei soli procedimenti giunti a decisione senza istruzione orale, fino a un massimo di 500 unità e provenienti da uffici privi di criticità (e nei quali restano in servizio), sulla base della valutazione consiliare.
d) Previsione, limitatamente ai MOT non ancora assunti (per i quali il tirocinio verrà prorogato a 20 mesi) dello svolgimento di un periodo di tirocinio anche presso le sezioni civili delle corti di appello consentendo così tanto una più completa formazione dei nuovi magistrati quanto un concreto e professionale contributo alla definizione delle pendenze.
e) Applicazione dei magistrati del Massimario ai collegi giudicanti civili della Corte di cassazione in deroga a quanto previsto dall’articolo 115, comma 3, dell’ordinamento giudiziario e dall’art. 246 circolare tabelle.
f) Proroga dei giudici ausiliari attualmente in servizio nelle sezioni civili delle corti di appello.
Con la sentenza n. 41 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme del decreto-legge n. 69 del 2013, che destinano giudici onorari ausiliari a svolgere stabilmente funzioni collegiali presso le Corti d’appello nelle controversie civili.
Nel dichiarare l’incostituzionalità la Consulta ha però ritenuto necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che “assicuri la necessaria gradualità”.
Le Corti d’appello, dunque, allo stato continuano ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l’arretrato fino al 31 ottobre 2025: tale termine – in presenza di un intervento normativo di sistema – potrebbe essere esteso fino al termine del periodo rilevante ai fini del PNRR.
g) Eventuale riassegnazione temporanea ai tribunali dei magistrati onorari (stabilizzati e non) transitati agli uffici del Giudice di Pace. Nella predisposizione dei programmi di gestione per l’anno 2026, inoltre, si richiederà agli uffici di concentrarsi sull’obiettivo di smaltimento dei procedimenti PNRR garantendo – con appositi interventi sulla circolare tabelle – maggiore elasticità organizzativa ai dirigenti degli uffici: tali interventi saranno rimessi ad apposita delibera in corso di preparazione.
Il Consiglio, quindi, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato delibera di trasmettere la presente delibera al Ministero della Giustizia per quanto di competenza incaricando altresì le diverse articolazioni consiliari di operare nel senso indicato nella parte motiva.
