Contrasto tra dispositivo e motivazione: criteri di risoluzione (redazione)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 25179/2025, udienza del 27 giugno 2025, deposito del 9 luglio 2025, ha chiarito che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

Tale contrasto si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale sull’elemento giustificativo (Sez. 6, n 7980 del 01/02/2017, Rv. 269375-01 e Sez. 6, n 19851 del 13/04/2016, Rv. 267177-01; Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Rv. 250400 – 01; Sez. 2, n. 25530 del 20/05/2008, Rv. 240649 – 01; Sez. 4, n. 2996 del 06/12/2007, dep. 2008, Rv. 238672 – 01), salvo specificità del caso di specie, quale ad esempio la presenza di un errore materiale nel dispositivo (Sez. 2, n. 13904 de 09/03/2016, Rv. 266660-01, e Sez. F, n.47576 del 09/09/2014, Rv. 261402-01).

Infatti, ancorché la prevalenza del dispositivo si giustifichi in ragione dell’essere, lo stesso, «l’atto con il quale si estrinseca la volontà della legge nel caso concreto», avendo la motivazione «solo una funzione strumentale» (Sez. 2, n. 25530 del 20/05/2008, Rv. 240649 – 01), la regola del primato dell’espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta, dovendosi tener conto, in situazioni particolari, degli elementi tratti dalla motivazione, che, appunto, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere dati certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (in tal senso, Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Rv. 283516 – 01, relativa ad una fattispecie in cui dall’esame della motivazione era chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla determinazione della pena, e Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690-01, relativa ad una fattispecie in cui nel dispositivo era stata omessa la statuizione di concessione della sospensione condizionale della pena, i presupposti della quale, invece, erano stati riconosciuti in motivazione).

Occorre quindi ribadire il principio di diritto secondo cui «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n.3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690 – 01).