Avvocato criticare la controparte e il giudicante SI, offendere NO (Redazione)

Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

Fatto:

L’Avv. [RICORRENTE] veniva tratto a giudizio disciplinare innanzi al CDD di Trieste per rispondere del seguente capo di incolpazione: “per avere utilizzato espressioni offensive e sconvenienti nei confronti di [AAA] nell’atto di querela 2.11.2017 e precisamente le seguenti: “…il [AAA], infatti, dà prova di particolare sfrontatezza, dimostrata dal rivendicare la pretesa di esercitare abusivamente nell’evidente e 1 una professione protetta, unita alla significativa proclività a delinquere, malsana presunzione dell’impunità.

Ciò costituisce prova di un allarmante profilo personologico, che vale a delineare una spiccata propensione a porre in essere condotte antisociali e identifica un soggetto che ha fatto della violazione di legge un preciso stile di vita.

Le farneticanti argomentazioni del soggetto agente, smentite dagli stessi precedenti da lui citati, valgono a tratteggiare la losca figura di un arrogante malavitoso …la spregiudicatezza di un simile operare qualifica un malfattore che opera all’insegna del malaffare” (pag.2-3 della querela 2.11.2017).”.

Decisione:

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025