Avvocato e impedimento a comparire inviato via pec: omessa valutazione con conseguente nullità assoluta per difetto di assistenza all’imputato (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 25755 depositata il 14 luglio 2025 ha ribadito che la posta elettronica certificata è lo strumento che, stante l’atipicità del mezzo rispetto al deposito in cancelleria, consente di avere certezza dell’identità del soggetto da cui proviene: deve ritenersene consentito l’utilizzo per comunicare l’impedimento a comparire del difensore ai sensi dell’articolo 420-ter Cpp: l’omessa valutazione, da parte del giudice, dell’istanza di differimento dell’udienza, ritualmente presentata, determina il difetto di assistenza dell’imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli articoli 178, lettera c), e 179, comma 1, Cpp.

Come risulta dagli atti – che la Suprema Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione – l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione del processo di appello, tenutasi nonostante l’assenza del difensore di fiducia che aveva documentato il proprio impedimento, non risulta essere stata in alcun modo valutata dalla Corte di appello, così determinandosi la nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. In questo senso, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264158; Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata.

Ricordiamo che con specifico riguardo alla trasmissione delle istanze di rinvio per impedimento. Si è affermato che «la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato, inviata in cancelleria mediante posta certificata, determina l’onere del giudice di valutare l’impedimento, eventualmente disponendo gli opportuni accertamenti» (Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018, Badoer, Rv. 274314).

Altra parte della giurisprudenza, pur prestando formale adesione all’orientamento che esclude la «ritualità» dell’atto pervenuto con modalità diverse dal deposito ex art. 121 cod. proc. pen., ha affermato che le istanze irritualmente pervenute «possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione» (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019 dep. 2020, Di Russo, Rv. 278127, relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell’imputato»; in precedenza: Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963; si veda anche, in merito all’uso del fax, Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013 dep. 2014, Stucchi, Rv. 258526).

Il contrasto giurisprudenziale, che sembra emergere dalla sopra riportata rassegna giurisprudenziale relativa alla richiesta di rinvio per impedimento del difensore trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, è però soltanto apparente.

Per ciò che riguarda specificamente l’anzidetto tema oggetto del giudizio, così doverosamente lasciando al di fuori del principio di diritto che si andrà a formulare le questioni concernenti l’uso della posta elettronica per la trasmissione di istanze, memorie o richieste di altro contenuto, non può non tenersi conto della previsione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., applicabile anche al procedimento camerale di sorveglianza (Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Bassetta, Rv. 278488; Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310; Sez. 1, n. 14622 del 07/02/2019, Ferretti, Rv. 275329; Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343), il quale stabilisce che il giudice deve rinviare l’udienza «nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato […]».

Ebbene, la disposizione richiamata impone al giudice di disporre il rinvio quando risulti il legittimo impedimento del difensore, senza che abbia, cioè, rilievo la modalità attraverso la quale l’informazione è giunta al giudice.

Del resto, la restante parte della disposizione normativa prevede unicamente che l’impedimento debba essere «prontamente comunicato», così rafforzando il precedente precetto che fa leva unicamente sulla conoscenza dell’impedimento, escludendo qualsiasi rilevanza alle concrete modalità attraverso le quali esso è stato portato a conoscenza del giudice.

È evidente, d’altra parte, che, in mancanza di un regolare deposito in cancelleria ex art. 121 cod. proc. pen. della richiesta di rinvio per impedimento, ricade sul difensore l’onere di sincerarsi che la comunicazione sia giunta nella sfera del giudice, come già ha ribadito la più attenta giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Badoer, citata). quando essa è prevista, ex artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen.