Le modalità di accesso al fascicolo disciplinare da parte dell’incolpato e come estrarre copia degli atti, per via telematica?
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 23/2025 (allegata al post) ha stabilito che ai sensi dell’art. 60 co. 2 R.D. n. 37/1934, la Segreteria del CNF, una volta che il PG abbia restituito il fascicolo proveniente dall’Organo disciplinare (co. 1), «avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici […] per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione».
La comunicazione consente alle parti di prendere visione degli atti ed eventualmente di estrarne copia ma non onera in alcun modo gli uffici di questo Giudice a provvedere alla trasmissione del fascicolo a chi ne faccia richiesta.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’accesso dell’incolpato alla relativa documentazione è regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni contenute nella L. n. 247/2012 e nel Reg. CNF n. 2/2014 (sub specie: art. 59 co. 1 L. n. 247/2012, art. 14 co. 6 Reg. CNF n. 2/2014, art. 17 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014), non trovando applicazione la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 25 L. n. 241/1990 e 13 D.p.r. n. 184/2006 in tema di accesso telematico agli atti.
Ne consegue che non sussiste un diritto ad ottenere l’invio digitale della documentazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025
