Liberazione anticipata Giachetti: soluzione o “istigazione a delinquere”? (Redazione)

La proposta di liberazione anticipata a firma Roberto Giachetti: il testo, i 39 emendamenti presentati e i punti controversi.

La proposta di modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione è stata presentata il 14 novembre del 2022 ed ha subito numerosi “stop and go” nei lavori parlamentari.

Andiamo ad approfondire i punti controversi della proposta di liberazione anticipata come evidenziato dal Dossier della camera dei deputati.

La proposta di legge consta di 2 articoli, volti, da un lato, a aumentare da 45 a 60 i giorni di sconto di pena per ogni semestre ai fini della liberazione anticipata dei detenuti, dall’altro, affidando la relativa decisione sulla liberazione anticipata, in via principale, al direttore dell’istituto penitenziario.

Quest’ultimo punto è stato molto criticato, complessivamente in Parlamento risultano depositati 39 emendamenti per modificare i due articoli del testo.

Secondo il Ministro Nordio, che ha decisamente chiuso alla estensione della misura della liberazione anticipata: “Se dobbiamo liberare delle persone con la motivazione che in carcere non c’è più posto – ha detto Nordio – da un punto di vista logico questa è un’istigazione a delinquere. Se devo liberarti perché in carcere non ci stai significa che se commetti un reato non ti posso incarcerare e quindi non è una soluzione corretta’’

Nella proposta Giachetti si prevede di introdurre per i prossimi due anni un ulteriore aumento dei giorni di sconto di pena (da 60 a 75).

Contenuto

L’articolo 1 della proposta di legge in esame reca modifiche alla legge n. 354 del 1975 (norme sull’ordinamento penitenziario).

In particolare, il comma 1, lett. a), n. 1, modifica l’articolo 54 della citata legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario), elevando la detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata da 45 a 60 giorni per ogni semestre di pena scontata.

L’articolo 54, comma 1, dell’ordinamento penitenziario prevede che al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione sia concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini di un suo più efficace reinserimento sociale, una detrazione di 45 giorni (elevati a 60 dalla proposta in commento) per ogni semestre di pena scontata (computando anche i periodi di custodia cautelare e di detenzione domiciliare).

Ai sensi del comma 2, la concessione del beneficio è comunicata all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di esecuzione.

La condanna per delitto non colposo commesso dopo la concessione del beneficio ne comporta la revoca (comma 3).

La parte di pena detratta si considera scontata ai fini dell’ammissione ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale (comma 4).

I permessi premio, ai sensi dell’art 30-ter, possono essere concessi ai condannati che hanno tenuto regolare condotta, avendo manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali, e non risultino socialmente pericolosi, in misura non superiore ogni volta a 15 giorni al fine di consentire di coltivare interessi culturali, affettivi o lavorativi.

Per la concessione dei permessi premio è necessario aver scontato un quarto della pena (la metà per i recidivi) ovvero, nel caso di reati di particolare gravità, la metà della pena (due terzi per i recidivi); per i condannati all’ergastolo è necessario aver scontato almeno 10 anni.

Il regime di semilibertà consiste nella concessione del permesso di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale (art. 48, comma 1).

L’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società (art. 50, comma 4).

Per la concessione della semilibertà è necessario aver scontato la metà della pena ovvero, nel caso di reati di particolare gravità, due terzi della pena; per i condannati all’ergastolo è necessario aver scontato almeno 20 anni (art. 50, commi 2 e 5).

La liberazione condizionale è disciplinata dall’art. 176 c.p.

Essa è concessa al condannato che abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia scontato almeno metà della pena, sempreché la pena residua non sia superiore a 5 anni;

il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo 26 anni. L’articolo 69-bis disciplina il procedimento in materia di liberazione anticipata, prevedendo che la decisione sulla relativa istanza sia assunta dal magistrato di sorveglianza con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti (comma 1).

La decisione è assunta non prima di 15 giorni dalla richiesta di parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso (comma 2).

L’ordinanza è reclamabile dall’interessato, dal difensore e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale di sorveglianza (commi 3 e 4).

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost. contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

La lettera a), n. 2, inserisce il comma 2-bis nell’art. 54 dell’ordinamento penitenziario, al fine di prevedere che sulla concessione della liberazione penitenziaria provveda il direttore dell’istituto (anziché il magistrato di sorveglianza, come previsto dal vigente art. 69, comma 8).

Qualora, tuttavia, il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all’opera di rieducazione, il direttore trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell’art. 69, comma 8 (v. infra).

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l’attribuzione al direttore dell’istituto della decisione sulla concessione della liberazione anticipata è dovuta al fatto che “ogni anno i tribunali di sorveglianza riescono a evadere solo poche migliaia di pratiche riguardanti la liberazione anticipata dei detenuti”.

La proposta in commento mira a introdurre, pertanto, un “doppio binario” in materia di decisioni sulla liberazione anticipata (le quali, in virtù della normativa vigente, sono di competenza del magistrato di sorveglianza, contro la cui decisione è dato reclamo al tribunale di sorveglianza): in via generale, la competenza è del direttore dell’istituto; nel caso, tuttavia, di condannati incorsi in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all’opera di rieducazione, la competenza è del magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell’istituto.

A proposito della giurisprudenza costituzionale riguardante la riserva giurisdizionale in materia di misure che possano incidere sulla durata della pena e dunque sulla libertà personale, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sent, n. 204 del 1974, benché risalente, dichiarò l’illegittimità costituzionale della disciplina riguardante la liberazione condizionale prevista dall’art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, che attribuiva al Ministro della giustizia la facoltà di concedere, con proprio decreto, la liberazione condizionale prevista e regolata dall’art. 176 del codice penale.

Difatti, la Corte dichiarò che tale procedimento contrastava con le “guarentigie che attengono alla libertà personale, in riferimento alla quale l’art. 24 della Costituzione, nel quadro dei precetti contenuti nell’art. 13, ne assicura la tutela giurisdizionale”.

Peraltro, la Corte costituzionale, più di recente, con la sent. n. 32 del 2020, seppur a proposito di una questione di diritto intertemporale, ha affermato che “tra il fuori e il dentro [il carcere] vi è infatti una differenza radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa, perché è profondamente diversa l’incidenza della pena sulla libertà personale”.

Si valuti, pertanto, l’opportunità di approfondire la previsione normativa con riferimento al profilo posto in evidenza. In ogni caso, nella disciplina introdotta dalla disposizione in esame, a fronte dell’attribuzione al direttore del carcere della decisione circa la liberazione anticipata, non sono previste specifiche previsioni per l’impugnazione della medesima.

Si valuti l’opportunità di disciplinare il procedimento di ricorso avverso le decisioni assunte dal direttore dell’istituto in materia di liberazione anticipata.

La lettera b) modifica il comma 8 dell’articolo 69 dell’ordinamento penitenziario in materia di competenza del magistrato di sorveglianza, prevedendo che esso provveda alla riduzione di pena per la liberazione anticipata su richiesta del direttore dell’istituto, vale a dire nei casi in cui non provveda direttamente il direttore medesimo in quanto il condannato è incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all’opera di rieducazione (v. supra).

Si valuti l’opportunità di introdurre, a fini di coordinamento, un’analoga modifica all’articolo 69-bis dell’ordinamento penitenziario, che disciplina il procedimento in materia di liberazione anticipata.

L’articolo 2, comma 1, della proposta in commento prevede per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge l’ulteriore elevazione della detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata da 60 a 75 giorni.

Il comma 2 prevede che l’ulteriore incremento della detrazione previsto dal comma 1 sia concesso ai condannati che abbiano già usufruito della liberazione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2016, a condizione che nel corso dell’esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.

Pertanto, sembrerebbe che, in luogo alla ordinaria valutazione frazionata “semestre per semestre” del beneficio in questione (ex art. 54, c. 1, o.p.), la disposizione in esame preveda, per la concessione ai condannati che abbiano già usufruito della liberazione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2016 dell’ulteriore detrazione di pena, una valutazione “unitaria”, avente ad oggetto il comportamento tenuto dal condannato nei semestri successivi a quelli “già beneficiari” dello sconto ordinario di 45 gg.

Il comma 3 precisa che la detrazione di pena prevista dalla proposta di legge si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.

Si rileva, infine, come le disposizioni recate dall’articolo in commento, che, stando a quanto precisato nella relazione illustrativa, rispondono a una “logica deflattiva rispetto al sovraffollamento” carcerario e a un’esigenza di “necessario ristoro” a fronte dell’inasprimento delle condizioni di detenzione derivante dalle misure assunte durante la pandemia da Covid-19, risultano, in parte, analoghe a quelle relative alla liberazione anticipata speciale prevista, per il periodo di due anni dall’entrata in vigore, dall’art. 4 del DL 146/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 10/2014) recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Il citato art. 4. in virtù di una modifica introdotta in sede di conversione, escludeva dall’ambito di applicazione della disposizione i condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

Si ricorda che il citato DL 146/2013 fu adottato per far fronte a straordinarie condizioni di sovraffollamento carcerario, sanzionate a livello sovranazionale dalla sentenza della Corte EDU dell’8 gennaio 2013 (c.d. “caso Torregiani”).

Preliminarmente, si ricorda che ‘articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberà fondamentali (CEDU) afferma il divieto di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

La Corte EDU pertanto intervenne con la “sentenza pilota” nel caso Torregiani e altri c. Italia, dell’8 gennaio 2013, ribadendo che l’articolo 3 della Convenzione pone a carico delle autorità statali un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che le condizioni di detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza insita nella detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente.

In particolare, la Corte rilevò come in alcuni casi la mancanza di spazio all’interno delle celle costituisca l’elemento centrale nella valutazione della conformità di una data situazione all’articolo 3.

La Corte in tale decisione riconobbe che la violazione del diritto di beneficiare di condizioni detentive adeguate traesse origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, e, pertanto, ordinò, con una c.d. “sentenza pilota”, alle autorità nazionali di approntare, entro un anno, le misure necessarie che potessero avere effetti preventivi e compensativi e che potessero garantire realmente una riparazione effettiva delle citate violazioni.

Segue il link per leggere il testo de i 39 emendamenti presentati:

elenco delle proposte emendative in ordine di pubblicazione