Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 25559/2025, udienza del 10 giugno 2025, deposito del 10 luglio 2025, ha ribadito che, essendo l’oggetto della delibazione cautelare preordinato ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli (Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598), qualunque elemento probatorio idoneo a fondare tale giudizio è sufficiente per l’adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053).
Ed è sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, il giudice spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Rv. 250900).
In questo contesto, quindi, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione).

“Ed è sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, il giudice spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate…”
da persona che non e’ al dentro dei meccanismi della giurisprudenza mi domando
“attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie….. disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate” Come fa un giudice di cassazione a poter dire che si e’ fatta una valutazione GLOBALE delle risultanze istruttorie se il giudice di merito non confuta espressamente le deduzioni difensive…
“dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate…” anche qui come fa un giudice di cassazione a poter dire che si e’ dimostrato che OGNI FATTO e’ stato tenuto presente se il giudice di merito non confuta espressamente le deduzioni difensive…
Quando leggo sentenze cosi’ ovvio che divento favorevole alla separazione delle carriere.
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Lei ha colto una delle tante meraviglie meravigliose della giurisprudenza della Cassazione: il non detto, se è del giudice, non significa affatto incompletezza ma solo che il detto era così convincente e completo da non giustificare la perdita di tempo per rispondere a quisquilie insignificanti.
Di più: il difensore che impugni una sentenza dall’esito sfavorevole deve contestare specificamente, a pena di inammissibilità, non solo il detto ma anche il non detto.
Un meccanismo ad incastro che contribuisce assai bene a sbarrare le porte della Cassazione.
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Mi permetta di puntualizzare e di andare un poco oltre
Ovviamente la sua risposta e’ sulla stessa linea dei miei pensieri
Ma qui c’e’ di piu’
Ci sono delle affermazioni del giudice di cassazione
Quel GLOBALE, quel OGNI FATTO sono affermazioni precise e non di generica prassi giudiziale quali “se il giudice non ha ritenuto importanti le valutazioni della difesa non c’e’ bisogno di scriverle”. GLOBALE, OGNI FATTO sono invece affermazioni che il giudice non puo’ fare perche’ non sa. Ora io non ho gli atti dell’appello per cui non so. Ma se i giudici d’appello non hanno valutato globalmente gli avvenimenti o se i giudici di appello non hanno tenuto presente ogni fatto non scatterebbe per il giudice di cassazione l’articolo 479 del CP?
E vado un poco oltre. Ma cosa si puo’ fare perche’ questi obbrobri scompaiano dai nostri tribunali, come si puo’ combattere un sistema giuridico che permette queste cose?
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Ipotizzare addirittura la contestazione del falso ideologico nei termini da Lei suggeriti equivarrebbe ad un massimalismo ingiusto e fondato sulle stesse presunzioni indimostrate contro le quali si batte costantemente. Quindi, no, decisamente no.
Per il resto, la civiltà giuridica è una conquista sempre effimera, frutto di equilibri sempre mutevoli, dipendente da visioni ideologiche prima che giuridiche. L’unica arma a disposizione dei cittadini è un esercizio critico del pensiero, altro non c’è.
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Convengo con lei che applicare l’art 479 anche nel caso in cui si verifichi che il giudice di appello non ha fatto fa una cosa e il giudice di cassazione firmi il documento in cui invece afferma che il giudice d’appello l’ha fatta, sia massimalista. Ma a me non interessava l’epilogo, interessava portare alla luce come queste sentenze abbiano in comune un modus operandi che e’ lo stesso che porta alcune persone ad essere condannate per falso ideologico. Siccome mi sembra eccessivo che un giudice per aver scritto una cosa del genere possa in teoria essere punito tramite il CP, una delle conseguenze logiche e’ che il problema sia nel CP e probabilmente nel CPP. Non nel giudice che come essere umano puo’ …. distrarsi. Per cui No, mi dispiace ma qui non convengo con lei che l’unica arma e’ il pensiero critico. Il Pensiero critico e’ necessario ma deve essere la base per riscrivere la giurisprudenza che e’ una conquista effimera se e’ chiara e oggetiva ma che se come dice lei e’ ideologica allora non e’ una conquista, e’ una perdita. E qualcuno che gridi forte che e’ “tutto da rifare”, come diceva Bartali, ci vuole.
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