Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 25562/2025, udienza del 10 giugno 2025, deposito del 10 luglio 2025, ha affermato che la cessione a qualunque titolo, di un ramo d’azienda ben può integrare una condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata, ma tanto, dovendo la distrazione essere riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, presuppone l’effettivo trasferimento di un complesso aziendale in senso proprio inteso, ossia, secondo la definizione dell’art. 2555 cod. civ., di un complesso di beni organizzati per l’esercizio di una attività imprenditoriale.
In assenza di tale trasferimento, ossia ove non vi sia stato un illecito travaso di beni giuridicamente ed economicamente valutabili (concretamente indicati), la mera prosecuzione dell’attività economica, sotto altra forma, da parte dell’imprenditore non assume rilevanza penale, rappresentando lecito esercizio dell’iniziativa economica riconosciuta in capo a ciascun soggetto (Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, Rv. 286621; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Rv. 260689).
